L'art. 3, c.3, della L. 21/1992 prevede che "[i]la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.[/i]"
In questa accezione, si intende la sede legale dell'impresa o basta un'eventuale sede operativa?
Ho trovato agli atti alcune licenze rilasciate a ditta con sede legale in altro Comune, che dichiarava di avere la propria rimessa nell'abitazione di un nostro residente (che era anche il conducente).
Il legale rappresentante della ditta (la moglie del conducente) aveva la residenza nel nostro Comune, ma la ditta aveva comunque sede legale altrove.
E' regolare questa licenza? Ho avuto richieste di procedere con nuovo bando per il rilascio di nuove licenze, vorrei capire come comportarmi circa la definizione di "sede" citata nell'articolo segnalato all'inizio.
Grazie.
Emiliano
Art 8 comma 3 "Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di [u]una sede[/u], di [u]una rimessa[/u] o di [u]un pontile di attracco[/u] situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione".
Quindi nella ratio della norma direi che la sede legale non può essere discriminante.
Ricordo che fino al 31 dicembre 2013 è stata prorogata l’applicazione delle modifiche alla normativa sul NCC di cui all’art. 29 comma 1-quater del DL 207/2008.
Quindi nella ratio della norma direi che la sede legale non può essere discriminante.
[/quote]
Quindi, se ho inteso bene, la sede legale può essere ovunque ed è sufficiente che la ditta mi dichiari di avere una sede operativa e una rimessa nel Comune?
Esatto.
riferimento id:16906Unica FILT CGIL nell' interesse dei propri iscritti e dei lavoratori conducenti di auto al fine di fornire a Codesta Amministrazione elementi utili per la corretta osservanza delle leggi nazionali, si producono le seguenti osservazioni in punta di diritto.
I - Normativa Italiana
L’entrata in vigore in data 31 marzo 2010 dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n° 207/2008
A seguito della emanazione del d.l. n° 207/2008 e della relativa legge di conversione n. 14/2009, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nell’art. 29 comma 1-quater, era stata sospesa e prorogata:
A) con l’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5: sino al 30 giugno 2009.
B) con l’art. 23, comma 2, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (che ha modificato il testo del richiamato art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 5/2009): sino al 31 dicembre 2009;
C) con l’art. 5, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194 (che ha nuovamente modificato il testo del richiamato art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 194/2009): sino al 31 marzo 2010.
Nessun altro rinvio o proroga ha più fatto riferimento al differimento previsto dall’art. 7-bis del d.l. n. 5/2009. Ne consegue che, a decorrere da tale data (31 marzo 2010) le modifiche introdotte alla legge quadro dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n.207/2008 sono in vigore;
Rimando al lavoro prezioso di costante aggiornamento della cronologia delle proroghe in materia fatto dal collega Maccantelli: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14214.msg26396#msg26396]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14214.msg26396#msg26396[/url].
riferimento id:16906Ho personalmente parlato con il sig. Maccantelli, insistere su una errata interpretazione della legge 21/92 danneggia chi ingenuamente crede di poter accedere nel mercato senza rispettare le regole. Se la 29 comma 1-quater non fosse legge attiva, non si spiegherebbe il ricorso fatto in Corte Europea su una legge inesistente. Non ultimo il TAR della Lombardia ha confermato quanto abbiamo già detto.
Unica CGIL
Coordinatori Nazionali e Regionali
Nicola Di Giacobbe
Marco Morana
Angelo Ragucci
In attesa della pronuncia della Corte Europea, e vista anche la sospensiva del TAR del 24/10/2013 (che ricordo non è fonte giuridica), provo a ricostruire norme alla mano:
D.P.C.M. 26/06/2013 - Ulteriore proroga di termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 1 comma 1:
E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella [b]tabella 2, punti numeri[/b] 2, 3, 4, [b]5[/b], 6, 8, [b]allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228[/b].
L. 24/12/2012, n. 228 Art. 1 Comma 388:
È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.
Tabella 2 (articolo 1, comma 388)
Punto 5 - Termine 31/12/2012 - Fonte normativa [b]Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40[/b], convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
D.L. 25/03/2010, n. 40, Art. 2 Comma 3:
Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , secondo quanto previsto dall' [b]articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5[/b], convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2012 (18), urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
D.L. 10/02/2009, n. 5, Art. 7-bis comma 1:
Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia dell’ [b]articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[/b] , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , è sospesa fino al 31 marzo 2010
D.L. 30/12/2008, n. 207, Art. 29 comma 1-quater:
Alla[b] legge 15 gennaio 1992, n. 21[/b] , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;
b) dopo l’ articolo 5 , è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all’ articolo 8 , il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;
d) all’ articolo 11 , i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un ‘foglio di servizio’ completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;
e) dopo l’ articolo 11 , è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Sanzioni) - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza».
Salve a tutti, confermo che la giurisprudenza dominante considera in vigore l'art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008.
La piacevole conversazione telefonica è sicuramente servita a capire quanto, nella quotidianità, il problema abbia una notevole rilevanza, soprattutto nei difficili rapporti fra noleggiatori e taxisti.
La cautela è quindi d'obbligo.
Questo spazio serve per informare e confrontare.
Ciò che ha portato a confermare la tesi che le modifiche alla legge 21/92 non fossero ancora in vigore, al di là delle opinioni di molti commentatori, è rappresentato da documenti come il [i]parere del 7 settembre 2012 rilasciato dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità [/i] o da atti parlamentari come quello che allego da dove si evince un agire nella convizione che la novella non sia ancora in vigore (dossier del 03/07/12)
Come giustamente Unica CGIL / unicataxi ha fatto notare, esistono sentenze, ordinanze e altri documenti di senso opposto (allego anche dossier del senato del febbraio 2012 che è già più sibillino)
vedi, ad esempio, tar lecce 566/2012 - tar milano, ordinanza 1131/2013 - tar roma, sentenza non definitiva 7516/2012 (documenti di cui il forum ha già dato notizia)
Spero che il legisaltore metta mano quanto prima alla questione, con l'aiuto della conferenza Unificata, e liberi il campo da ogni dubbio
Ecco un link per altri approfondimenti. Anche qua viene ripetuto che all'atteso decreto del ministero dei trasporti è stata rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008
http://leg16.camera.it/561?appro=779&I+servizi+di+Taxi+e+noleggio+con+conducente
Salve a tutti, confermo che la giurisprudenza dominante considera in vigore l'art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008.
La piacevole conversazione telefonica è sicuramente servita a capire quanto, nella quotidianità, il problema abbia una notevole rilevanza, soprattutto nei difficili rapporti fra noleggiatori e taxisti.
La cautela è quindi d'obbligo.
Questo spazio serve per informare e confrontare.
Ciò che ha portato a confermare la tesi che le modifiche alla legge 21/92 non fossero ancora in vigore, al di là delle opinioni di molti commentatori, è rappresentato da documenti come il [i]parere del 7 settembre 2012 rilasciato dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità [/i] o da atti parlamentari come quello che allego da dove si evince un agire nella convizione che la novella non sia ancora in vigore (dossier del 03/07/12)
Come giustamente Unica CGIL / unicataxi ha fatto notare, esistono sentenze, ordinanze e altri documenti di senso opposto (allego anche dossier del senato del febbraio 2012 che è già più sibillino)
vedi, ad esempio, tar lecce 566/2012 - tar milano, ordinanza 1131/2013 - tar roma, sentenza non definitiva 7516/2012 (documenti di cui il forum ha già dato notizia)
Spero che il legisaltore metta mano quanto prima alla questione, con l'aiuto della conferenza Unificata, e liberi il campo da ogni dubbio
Ecco un link per altri approfondimenti. Anche qua viene ripetuto che all'atteso decreto del ministero dei trasporti è stata rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008
http://leg16.camera.it/561?appro=779&I+servizi+di+Taxi+e+noleggio+con+conducente
[/quote]
Per visualizzare le le modifiche alla legge 21/92, con aggiornamenti in vigore all'art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008 inseriamo il seguente link:
[url=http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-01-23&atto.codiceRedazionale=092G0026¤tSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti]http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-01-23&atto.codiceRedazionale=092G0026¤tSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti[/url]
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Vigente al: 18-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
A titolo informativo e generale e per corretta informazione per tutti gli utenti del forum che usano Normattiva come banca dati riporto quanto compare sul sito [url=http://www.normattiva.it/static/legal.html]http://www.normattiva.it/static/legal.html[/url]
AVVISO LEGALE
[u]I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità.
L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza.[/u] La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.
Il testo presente su Normattiva viene aggiornato dai funzionari degli uffici della Gazzetta Ufficiale. I dati vengono raccolti da: PCM, Corte Costituzionale e Camera dei Deputati. Su sito della gazzetta Ufficiale vi è il link per accedere a Normattiva. I dati vengono ovviamente scritti da dei funzionari che potrebbero commettere degli errori di battitura, per questa ragione si specifica che non si assumono responsabilità su quanto riportato. Nel sito della Gazzetta Ufficiale non sarà mai presente il testo aggiornato della 21/92 ma solo quello storico. Dalla Gazzetta Ufficiale si può ricostruire tutto l'iter e gli aggiornamenti dell'ATTO tramite le varie applicazioni e aggiornamenti. Se ha dubbi che quanto riportato diligentemente dai funzionari della Gazzetta Ufficiale è errato, può ricostruire il tutto per proprio conto.
Grazie
Unica Cgil
Marco Morana
Coordinatore Regionale
Data Pubblicazione Aggiornamenti all'atto
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-quater, lettera e)) l'introduzione dell'art. 11-bis.
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-quater, lettera b)) l'introduzione dell'art. 5-bis.
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-quater, lettera a)) la modifica dell'art. 3.
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-quater, lettera d)) la modifica dell'art. 11, commi 3 e 4.
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) ha disposto (con l'art. 29, comma 1-quater, lettera c)) la modifica dell'art. 8, comma 3.
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), nel modificare l'articolo 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n. 49), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) la modifica dell'art. 11-bis.
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), nel modificare l'articolo 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n. 49), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 3.
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), nel modificare l'articolo 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n. 49), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) la modifica dell'art. 5-bis.
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), nel modificare l'articolo 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n. 49), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) la modifica dell'art. 11, commi 3 e 4.
11/02/2009 Il DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/02/2009, n.34) , convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), nel modificare l'articolo 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n. 49), ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) la modifica dell'art. 3.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 23, comma 2) la modifica dell'art. 11-bis.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 23, comma 2) la modifica dell'art. 8, comma 3.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 23, comma 2) la modifica dell'art. 11, commi 3 e 4.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 23, comma 2) la modifica dell'art. 5-bis.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 23, comma 2) la modifica dell'art. 3.
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 3.
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 11, commi 3 e 4.
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 11-bis.
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 5-bis.
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48), nel modificare l'articolo 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (in G.U. 11/2/2009, n. 34), convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85), che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n. 304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49), ha disposto (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 8, comma 3.
24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 36, comma 2, lettera a)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 2.
24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 36, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 5-bis.
24/01/2012 Il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 36, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 10, comma 1.
L'art. 3, c.3, della L. 21/1992 prevede che "[i]la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.[/i]"
In questa accezione, si intende la sede legale dell'impresa o basta un'eventuale sede operativa?
Ho trovato agli atti alcune licenze rilasciate a ditta con sede legale in altro Comune, che dichiarava di avere la propria rimessa nell'abitazione di un nostro residente (che era anche il conducente).
Il legale rappresentante della ditta (la moglie del conducente) aveva la residenza nel nostro Comune, ma la ditta aveva comunque sede legale altrove.
E' regolare questa licenza? Ho avuto richieste di procedere con nuovo bando per il rilascio di nuove licenze, vorrei capire come comportarmi circa la definizione di "sede" citata nell'articolo segnalato all'inizio.
Grazie.
Emiliano
[/quote]
Domani con calma le allego tutte le responsabilità amministrative su una errata interpretazione della legge, inclusi procedimenti conclusi in cassazione.
Unica Filt Cgil
Coordinatore Regionale
Marco Morana
D.L. 30/12/2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
Tredicesima proroga NCC: l’efficacia dell’ articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 è sospesa fino al 31/12/2014.
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17246.msg32257#msg32257]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17246.msg32257#msg32257[/url]
Nell' interesse di tutti gli operatori del servizio ncc e taxi, faremo in modo che anche il DL. 40/2010 come è già avvenuto per l'art. 29, comma 1-quater, non subisca ulteriori rinvii.
>>> SUCCESSIVAMENTE >>> (Con valore temporale, in seguito, poi, più tardi. Definizione e significato del termine dopo)
Successivamente l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione (determinare di nuovo, azione e risultato del ri-determinare, dello stabilire con esattezza) dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Solo al D.L.40/2010 è stato quindi rimessa l’attuazione delle disposizioni per la rideterminazione dei principi in materia di taxi e noleggio con conducente e non quelle già contenute nel decreto-legge n. 207/2008 sopra richiamate.
E’ evidente che fino ad oggi c’è stata una chiara volontà di confondere le amministrazioni locali. Spetta alla giustizia civile e penale giudicare le responsabilità e le colpe di quei politici e di quegli amministratori che hanno volutamente celato una legge in vigore da 3 anni.
INFINE:
Art. 15.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi
alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA
OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
In ordine alla "vexata quaestio" allargo, se consentito, il campo d'azione per comprendere se esiste una regola analoga per quanto riguarda gli autobus da noleggio.
Ho nove licenze autobus rilasciate dal Comune di Bareggio (MI), ora per ragioni economiche e logistiche mi verrebbe comodo spostare il deposito in altro Comune, seppur limitrofo (Cornaredo o Rho). Lo posso fare?
Se volessi portare il deposito a Cornaredo dovrei chiedere autorizzazione prima a Bareggio e poi a Cornaredo raddoppiando un iter burocratico che mi è già costato questa estate un anno di vita?
Ringrazio per l'attenzione e mi scuso per l'intrusione!
La L. 11/08/2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" nulla dice sulla rimessa, per cui, salvo diversa indicazione nel regolamento comunale in materia, non c'è vincolo.
L'art. 5 in particolare prevede che "L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati [u]in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale[/u]."
La questione è quindi se viene modificata la sede legale o la principale organizzazione aziendale...
Ciò non toglie la necessità di fare la SCIA per la rimessa nel nuovo comune.
Grazie, si tratterebbe di organizzazione aziendale, avendo sede legale a Bergamo. Considerando il Comune di provenienza temo mi infilerei in un ginepraio, perchè mi gioco l'osso del collo che il Comune di Bareggio mi ritirerebbe le licenze vincolandomi all'ottenimento presso il Comune dove andrei a installare la rimessa ... no buono ... Per ora me ne sto buonino qui ... grazie del consulto
Sentenza Corte Europea:
"La Corte di giustizia dell’Unione europea [u]non è competente[/u] a rispondere alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) con ordinanze del 19 ottobre 2011 e del 1° dicembre 2011, nelle cause riunite C‑162/12 e C‑163/12, nella parte in cui vertono sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE. Nella parte in cui vertono sull’interpretazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione, [u]tali domande sono irricevibili[/u]."
Il testo integrale lo trovate qui: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17927.msg33627#msg33627]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17927.msg33627#msg33627[/url]