Data: 2011-07-14 11:50:29

commercio presso il domicilio del consumatore

un'impresa individuale che alla camera di commercio risulta iscritta per il commercio all'ingrosso di saponi ecc. ecc. può presentare scia di commercio presso il domicilio del consumatore?
e ad ogni modo, in seguito alla ricezione della scia nella quale viene segnalata che la ditta ha sede operativa e deposito delle merci presso il nostro comune, quale verifiche devo fare, oltre ai rquisiti morali?

thank

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Data: 2011-07-14 15:23:24

Re: commercio presso il domicilio del consumatore

Sì, si può fare. E’ vietato solo l’esercizio congiunto del commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa.
L’imprenditore darà vita ad un ramo d’azienda per il commercio la dettaglio presso il domicilio del consumatore. Non potranno concludersi vendite al dettaglio nel luogo dove viene esercitato il commercio all’ingrosso.

Oltre alla verifica dei requisiti morali non c’è da fare niente. Ora però c’è un obbligo in più ogni volta che ricevi una SCIA o rilasci un’autorizzazione. Ieri, infatti, è entrata in vigore la legge 106/2011 (conversione del DL 70/2011) che ha modificato, fra le altre cose, il DPR 445/2000 introducendo l’art. 43bis:
1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).


Per completezza di informazione se il grossista confeziona, produce o lavora d detergenti soggiace al campo di applicazione del DPR 21/2009 che prevede una sorta di autorizzazione sanitaria

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Data: 2011-07-14 15:47:11

Re: commercio presso il domicilio del consumatore

Concordo con Mario.

L'impresa individuale in questione, esercente attività di commercio all'ingrosso, può liberamente esercitare anche la forma speciale di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore.
Ammesso che valga ancora il divieto dell’esercizio congiunto dell’attività commerciale all’ingrosso ed al dettaglio di cui all’art. 21, 2°c. del Codice del Commercio (implicitamente abrogato dall’art. 35 del D.lgs 26/03/2010 n. 59) questo comunque non troverebbe applicazione alla fattispecie in esame, perché detto divieto è relativo all’esercizio di entrambe le attività negli stessi locali e non all’esercizio dell’attività all’ingrosso con altra attività di commercio al dettaglio che non presuppone l’utilizzo di locali di vendita (come è infatti la vendita presso il domicilio del consumatore o quella delle altre forme speciali di vendita di cui agli artt. 65, 66 e 67 del Codice).
In conseguenza di questa ultima caratteristica, a seguito della presentazione della SCIA (che potrebbe  avvenire non solo presso il comune di residenza dell’interessato, ma presso un qualsiasi Comune della Repubblica, per effetto dell’art. 69 del D.lgs 59/2010 cit.), l’ufficio competente è tenuto solamente a verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e, in caso di settore alimentare, professionali in capo al richiedente e degli eventuali incaricati alle vendite ai sensi dell’art. 69 del Codice, ma non a verificare la sussistenza dei requisiti (ad es. agibilità o destinazione d’uso) dei locali destinati a deposito o magazzino.
Una conferma di ciò si può trarre dagli artt. 68 e 69 del Codice che infatti disciplinano la vendita presso il domicilio del consumatore; in detti art. il legislatore regionale, differentemente dagli artt. 16, 17 e 18 del codice (disciplinanti l’esercizio dell’attività di commercio in sede fissa negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita), NON prevede che l’attività di vendita debba essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, di urbanistica e di destinazione d’uso dei locali.

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