TAR Puglia (BA), Sez. I, n. 1242, del 13 agosto 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza del Sindaco ai possessori di suoli, giardini, spazi e strutture per pulizia suoli e spazi aperti nel centro abitato e nella periferia
Nel caso di specie non può trovare applicazione l’art. 192 dlgs n. 152/2006 (che prevede una responsabilità a titolo di colpa o dolo del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento sull’area oggetto di discarica; cfr. per il passato il previgente art. 14 dlgs n. 22/1997 avente identica formulazione), pur se l’ordinanza richiama genericamente il dlgs n. 152/2006. Infatti, l’ordinanza sindacale non ha ad oggetto una discarica abusiva di cui all’art. 192 dlgs n. 152/2006 (i.e. abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee), bensì una situazione di mera incuria, da parte del proprietario e/o del concessionario-gestore (tenuto alla manutenzione ordinaria del proprio bene), consistente nell’accumulo di erbacce e rifiuti di vario tipo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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