TAR Piemonte, Sez. II, n. 1041, del 24 settembre 2013
Rumore.Illegittimità Ordinanza determinazione orario massimo di apertura del bar-bistrot per inquinamento acustico
La motivazione dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, pur richiamando le problematiche di disturbo alla quiete ed al riposo delle persone, non dà atto di alcuna istruttoria in merito alla ricorrenza di un’effettiva situazione di “grave pericolo” tale da minacciare l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, così da giustificare l’adozione di un provvedimento extra ordinem ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000. Né, analogamente, è stata dovutamente documentata alcuna situazione di “emergenza” connessa con l’inquinamento acustico, tale da giustificare l’attivazione del potere sindacale (pur sempre straordinario) di modifica degli orari degli esercizi commerciali, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 54. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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