Salve
Un chiarimento circa la non applicazione dell'art 11 del regolamento DPgr 15/r. Strutture di vendita in forma aggregata.
Se l'edificio in cui si intendono insediare due medie strutture ha una concessione edilizia antecedente il 2009 ed è concluso, ma ha destinazione industriale, si può andare in deroga rientrando nel comma 9 dell'art 11?
Si hanno notizie del ricorso dello stato contro le modifiche al codice del commercio?
Grazie.
Elisa
Salve
Un chiarimento circa la non applicazione dell'art 11 del regolamento DPgr 15/r. Strutture di vendita in forma aggregata.
Se l'edificio in cui si intendono insediare due medie strutture ha una concessione edilizia antecedente il 2009 ed è concluso, ma ha destinazione industriale, si può andare in deroga rientrando nel comma 9 dell'art 11?
Si hanno notizie del ricorso dello stato contro le modifiche al codice del commercio?
Grazie.
Elisa
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La disciplina delle strutture aggregate NON è più contenuta nel DPGR 15/r ..... ed è stata spostata direttamente nel corpo della LEGGE REGIONALE.
Ciò fa si che NON SIA DISAPPLICABILE .... ferme restando le ipotesi di esclusione previste dal comma 6.
Al momento non si hanno notizie della sentenza ..... ma manca poco.
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Art. 19 quinquies
- Strutture di vendita in forma aggregata (*)
1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:
a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;
c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.
2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.
3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.
4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.
5. In relazione all’insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.
6. Il presente articolo non si applica:
a) alle domande di autorizzazione per l’apertura o l’ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l’insediamento senza variazione di destinazione d’uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;
b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005 ;
c) Abrogata.(**)
6 bis. Agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confermata la distanza reciproca non inferiore a 60 metri lineari. (***)
* Articolo inserito con l.r. 28 settembre 2012, n. 52 , art. 20.
** Lettera abrogata con l.r. 5 aprile 2013, n. 13 , art. 6.
*** Comma aggiunto con l.r. 5 aprile 2013, n. 13 , art. 6.
Giusto, essendo nella legge non posso disapplicarlo.
Ma mi resta il dubbio (velato) se il caso di un edificio per il quale alla data del 21/04/2009 sussisteva il titolo edilizio ma la destinazione era industriale possa rientrare tra le ipotesi di esclusione