Ciao,
il titolare di una ditta si è accorto di pagare la TARES su una superficie non corrispondente alla realtà ossia maggiore.
Vorrebbe fare la correzione ma stanno scadendo i termini per pagare i bollettini già emessi e relativi ad un importo calcolato su una superficie maggiore.
Dall'ente che gestisce la TARES ci dicono di pagare e successivamente chiedere il rimborso ma non sarei tanto convinta di agire così.
A vostro avviso è possibile presentare una richiesta di rettifica, ignorare i bollettini già emessi e pagare poi l'importo calcolato sui dati corretti senza rischiare nulla?
grazie
Ciao,
il titolare di una ditta si è accorto di pagare la TARES su una superficie non corrispondente alla realtà ossia maggiore.
Vorrebbe fare la correzione ma stanno scadendo i termini per pagare i bollettini già emessi e relativi ad un importo calcolato su una superficie maggiore.
Dall'ente che gestisce la TARES ci dicono di pagare e successivamente chiedere il rimborso ma non sarei tanto convinta di agire così.
A vostro avviso è possibile presentare una richiesta di rettifica, ignorare i bollettini già emessi e pagare poi l'importo calcolato sui dati corretti senza rischiare nulla?
grazie
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In questi casi suggerisco di inviare comunicazione di rettifica al protocollo dell'Ente ma di pagare per INTERO.
Chiedere quindi la restituzione della somma non dovuta.
E' il metodo più sicuro per evitare sanzioni e interessi ....
Ovviamente esiste anche la possibilità di pagare la cifra corretta utilizzando bollettini non premarcati ....
grazie...basta la rettifica al protocollo dell'ente o è necessario effettuare anche altre comunicazioni?
Sull'ingiunzione di pagamento ci sono altri due possibili "enti" di riferimento che sono:
- opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale (artt. 2 e 21 Dlgs 546/1992)
- dichiarazione alla Società concessionaria per la riscossione (art. 1 comma 538 l. 228/2012)
questi due enti, quando vanno coinvolti? il loro coinvolgimento dipende dal motivo per il quale faccio opposizione all'atto?
grazie :o
grazie...basta la rettifica al protocollo dell'ente o è necessario effettuare anche altre comunicazioni?
Sull'ingiunzione di pagamento ci sono altri due possibili "enti" di riferimento che sono:
- opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale (artt. 2 e 21 Dlgs 546/1992)
- dichiarazione alla Società concessionaria per la riscossione (art. 1 comma 538 l. 228/2012)
questi due enti, quando vanno coinvolti? il loro coinvolgimento dipende dal motivo per il quale faccio opposizione all'atto?
grazie :o
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- opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale (artt. 2 e 21 Dlgs 546/1992)
E' IL RICORSO AL GIUDICE.
- dichiarazione alla Società concessionaria per la riscossione (art. 1 comma 538 l. 228/2012)
E' LA RICHIESTA DI RIESAME, LA RICHIESTA DI RETTIFICA DI CUI TI PARLAVO IO CHE CONSENTE DI FARI RIESAMINARE L'ISTANZA ED EVENTUALMENTE CHIEDERE INDIETRO LA SOMMA PAGATA IN ECCESSO.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'entecreditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, indata antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.