Data: 2013-11-29 08:13:27

Bando nuovi posteggi

Il mio Comune ha pubblicato sul BURT un bando per il rilascio di otto nuove concessioni di posteggio; nel bando si dice che le domande, devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo di PEC del SUAP, si dice che esse devono essere sottoscritte, ma non si precisa se esse debbano essere sottoscritte con firma digitale.
Io so che per regola generale - con la sola eccezione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici - tutti i documenti che un soggetto invia per PEC (sia che si tratti del proprio indirizzo, sia che si tratti dell’indirizzo PEC di un altro soggetto), devono essere sempre sottoscritti con firma digitale da parte dell’autore dei medesimi, ivi compresa la possibilità di ricorrere alla procura speciale nell’ipotesi in cui l’interessato non sia in possesso del certificato di firma.
Mi chiedo se la suddetta regola generale valga anche per le domande relative al bando di cui sopra. Mi chiedo se, stante la genericità del bando, si debbano necessariamente accettare domande con sottoscrizione digitale (di solito documenti informatici in formato .p7m), come prevede la regola generale e considerare irricevibili le domande che non lo sono, o se si possano accettare anche domande non firmate digitalmente (ossia documenti informatici formato .PDF, ricavati con la scannerizzazione del modello di domanda allegato al bando, compilato e sottoscritto materialmente).

L’opportunità mi suggerisce di accettare anche le domande non sottoscritte digitalmente, purché nel documento . PDF inviato, vi sia la sottoscrizione autografa dell’interessato; noi vorrei in caso contrario, che qualcuno mi faccia ricorso perché nel bando nel bando non è specificata la firma digitale ……… 

riferimento id:16832

Data: 2013-11-29 16:05:27

Re:Bando nuovi posteggi


Il mio Comune ha pubblicato sul BURT un bando per il rilascio di otto nuove concessioni di posteggio; nel bando si dice che le domande, devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo di PEC del SUAP, si dice che esse devono essere sottoscritte, ma non si precisa se esse debbano essere sottoscritte con firma digitale.
Io so che per regola generale - con la sola eccezione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici - tutti i documenti che un soggetto invia per PEC (sia che si tratti del proprio indirizzo, sia che si tratti dell’indirizzo PEC di un altro soggetto), devono essere sempre sottoscritti con firma digitale da parte dell’autore dei medesimi, ivi compresa la possibilità di ricorrere alla procura speciale nell’ipotesi in cui l’interessato non sia in possesso del certificato di firma.
Mi chiedo se la suddetta regola generale valga anche per le domande relative al bando di cui sopra. Mi chiedo se, stante la genericità del bando, si debbano necessariamente accettare domande con sottoscrizione digitale (di solito documenti informatici in formato .p7m), come prevede la regola generale e considerare irricevibili le domande che non lo sono, o se si possano accettare anche domande non firmate digitalmente (ossia documenti informatici formato .PDF, ricavati con la scannerizzazione del modello di domanda allegato al bando, compilato e sottoscritto materialmente).

L’opportunità mi suggerisce di accettare anche le domande non sottoscritte digitalmente, purché nel documento . PDF inviato, vi sia la sottoscrizione autografa dell’interessato; noi vorrei in caso contrario, che qualcuno mi faccia ricorso perché nel bando nel bando non è specificata la firma digitale ………
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Ciao,
Intanto invito per il futuro tutti a porre la massima attenzione nei bandi dove dovranno essere precisati gli aspetti indicati nin questo quesito ed inoltre:
1) la gestione delle CEC-PAC
2) la gestione delle PEC-ID (di prossima imminente uscita)

Quanto al tuo quesito ritengo che l'invio tramite PEC sia valido anche in assenza di firma digitale vista la formulazione del bando e la possibilità, AD ESEMPIO PER LE CEC-PAC (quelle che terminano con @postacertificata.gov.it) , di utilizzare detta modalità.

L'invio di istanze tramite CEC-PAC costituisce firma elettronica non qualificata (art. 4, comma 4, DPCM 6.5.2009): pertanto, salvi i casi in cui l'amministrazione richieda la firma digitale (art. 65, comma 2, CAD), il cittadino potrà inviare istanze tramite la sua CEC-PAC, senza apporre la firma digitale, e le pubbliche amministrazioni destinatarie dovranno consentirne l'ingresso nei loro flussi documentali, trattando tali documenti informatici come sottoscritti con firma elettronica non qualificata.

Approfondimento: http://www.altalex.com/index.php?idnot=10996
http://www.innovatoripa.it/posts/2010/10/1405/i-documenti-inviati-pec-non-necessitano-della-firma-digitale

riferimento id:16832
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