Siamo due cassiere di un ipermercato della GDO (ipercoop) assunte da 20 anni con contratto part time a 16 ore recentemente abbiamo superato positivamente un test d'ingresso per poter frequentare un corso presso una scuola dipendente dall'università di Tunisi El Manar per l'apprendimento della lingua araba tale corso inizierà a metà luglio e durerà 1 mese Questo corso giustifica la richiesta di 1 mese di aspettativa non retribuita? Oppure posso utilizzare i permessi non retribuiti? O ancora posso integrare le ferie con permessi non retribuiti? Se nessuna di queste possibilità sono fattibili avete qualche suggerimento da darci? In attesa di una vostra gradita risposta porgiamo cordiali saluti Simona porro Simona peduzzi
riferimento id:16828Pur non avendolo voi specificato, presumo che il vostro CCNL sia quello per il commercio FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS (con decorrenza 1/1/2011 - 31/12/2013), nel quale la disciplina dei congedi per formazione si trova nell'art. 160 di seguito riportato:
"[i]In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.
Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno:
30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale"
[/i]
http://www.contrattocommercio.it/s4_t5_c5_a160.html
I requisiti sono (salvi diversi accordi aziendali più favorevoli):
- anzianità di servizio (4 anni)
- durata massima del periodo di congedo (11 mesi nell'arco della vita lavorativa, continuativi o frazionati)
- conseguimento di titoli di studio e [i]partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro[/i] nelle quali possono rientrare, a mio avviso, anche corsi di lingua svolti (all'estero o in Italia) presso sedi istituzionali o comunque riconosciuti.
La richiesta del congedo deve essere presentata con un preavviso di 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni, 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
Il datore di lavoro infine dovrà confermare al lavoratore, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'accoglimento della richiesta o le motivazioni del differimento o del diniego del congedo in caso di eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, di coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, o per impossibilità di sostituzione del lavoratore.
AM