Per lo svolgimento dell’ attività di somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, case di riposo, caserme e simili (ovvero attività ricomprese nell’art. 8 c.6 lettera h) della L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 e smi) è necessario essere in possesso da parte del richiedente del requisito professionale previsto dall’art. 71 c. 6 del Decreto Legislativo 59/2010 oppure come ribadito nella circ. MiSe n.3556/c del 12/9/2012 non è più richiesto sulla base di quanto disposto dal d.lgs. 147/2012 essendo la somministrazione effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone?
riferimento id:16820Come ribadito nella circ. MiSe n.3556/c del 12/9/2012 non è più richiesto sulla base di quanto disposto dal d.lgs. 147/2012 essendo la somministrazione effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone
http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/circolare_dlgs_147_2012.pdf
Il Ministero sottolinea infatti:
Per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una
cerchia determinata di persone”, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti
professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 71 nel caso di attività di vendita di
prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei
confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento all’attività di vendita, di
tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito
liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l’accesso è consentito solo previo
possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti. Il requisito, in
particolare, non può essere richiesto per l’avvio delle attività disciplinate dall’art. 16 del d. lgs. n.
31 marzo 1998, n. 114, come modificato dall’art. 66 del d. lgs. n. 59 (Spacci interni). Con
riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requisito professionale non può essere
richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59, purché
siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati. Va comunque
evidenziato che l’eliminazione dell’obbligo pubblicistico del possesso del requisito professionale
per il soggetto titolare delle attività per le quali vige tale semplificazione non esime tale soggetto
dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in
relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali utilizzati, che alle risorse umane impiegate, né impedisce
ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere
l’uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di
diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri
associati, ospiti o utenti.
Salve Simone,
l'assenza dei requisiti professionali vale anche se un'attività del genere viene successivamente data in gestione ad altro soggetto diverso dal titolare??? Io mi riferisco però ai casi di cui all'art. 3 comma 6 lettera b) della Legge 287/1991!! Tra l'altro non riesco proprio a concordare sul fatto che per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, dovrebbe significare che non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali (...).
La nuova formulazione a me pare addirittura più restrittiva nel momento in cui, si dice che
L'esercizio, [b] in qualsiasi forma [/b] e limitatamente all'alimentazione umana, ecc ecc....
Salve Simone,
l'assenza dei requisiti professionali vale anche se un'attività del genere viene successivamente data in gestione ad altro soggetto diverso dal titolare??? Io mi riferisco però ai casi di cui all'art. 3 comma 6 lettera b) della Legge 287/1991!! Tra l'altro non riesco proprio a concordare sul fatto che per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, dovrebbe significare che non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali (...).
La nuova formulazione a me pare addirittura più restrittiva nel momento in cui, si dice che
L'esercizio, [b] in qualsiasi forma [/b] e limitatamente all'alimentazione umana, ecc ecc....
[/quote]
Sul punto il dibattito è aperto grazie al legislatore che ha scritto "a cavolo" la norma.
Io ho detto come la penso!!!
Ti consiglio queste letture di approfondimento:
http://books.google.it/books?id=4UvsKUrqb-MC&pg=PA129&lpg=PA129&dq=%E2%80%9Canche+se+effettuate+nei+confronti+di+una+cerchia+determinata+di+persone%E2%80%9D+ministero&source=bl&ots=cBQlK3QoAS&sig=NkdlEVeQPLErsYl0yV6q0zXezlk&hl=it&sa=X&ei=f0FEU6ikC6b9ywOUxYK4Ag&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Canche%20se%20effettuate%20nei%20confronti%20di%20una%20cerchia%20determinata%20di%20persone%E2%80%9D%20ministero&f=false
http://www.edkeditore.it/edk/newsletter/PLCOM/2013/PLCOM_24-2013/PLCOM_24-2013_02.html
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2653&Itemid=3
Si, ma infatti.... è assurdo!!!
Grazie del tuo, sempre preziosissimo, apporto!!!