Data: 2013-11-27 21:44:08

impianti fissi di telecomunicazione

La L.R. Lombardia 06/03/2002 n. 4 (art. 3, c. 2, lett. a) aveva modificato il comma 8 dell'art. 4 della L.R. 11/05/2001 n. 11 in materia di impianti fissi per la telecomunicazione. In particolare, aveva introdotto il divieto di installazione di suddetti impianti [u]entro il limite inderogabile di 75 mt. di distanza dal perimetro di proprietà[/u] di asili, edifici scolastici ecc.
Successivamente, con sentenza della Corte Costituzionale n. 331/2003 con pronuncia di illegittimità, il citato comma 8, art. 4, della L.R. 11/01 è stato riformulato, prevedendo il divieto di installazione degli impianti fissi per la telecomunicazione [u]in corrispondenza[/u] di asili, edifici scolastici ecc.
Il Regolamento comunale in materia (tutt'ora vigente) - con la finalità esclusiva di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - individua le c.d. “aree sensibili” (immobili e relative pertinenze di asili, edifici scolastici ecc.) nonché le c.d. “fasce di salvaguardia” (quelle comprese entro il limite di 50 mt. dal perimetro delle aree sensibili) e [u]dispone il divieto di installazione degli impianti in argomento nelle aree sensibili e comunque entro l'ulteriore limite inderogabile di 50 mt. di distanza dal perimetro delle stesse[/u].
In considerazione della riformulazione del comma 8, art. 4, della L.R. 11/01, che ora non ha più alcun riferimento specifico relativo alla “distanza” degli impianti di telecomunicazione rispetto ad immobili c.d. “sensibili”, si chiede se:
1. il Regolamento comunale, prevedendo ancora delle “distanze”, deve essere di fatto “disapplicato” in quanto in contrasto con la normativa regionale
2. cosa di intende con il termine “in corrispondenza” in ambito giuridico e se vi sia qualche circolare regionale esplicativa in proposito.
Grazie!!  :-\

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Data: 2013-11-28 09:11:28

Re:impianti fissi di telecomunicazione

Al fine di evitare contenziosi è preferibile che l' A.C. individui nello strumento urbanistico i siti disponibili per nuove localizzazioni invece di stabilire delle distanze da aree particolari mentre è sensato classificare il territorio secondo gradi di sensibilità paesistica. Questo perchè la giurisprudenza non recepisce una regolamentazione generica e generalmente applicabile a tutte le fattispecie ovvero sia incompatibile con la disciplina specifica in materia. La limitazione all'installazione è consentita solo laddove ciò risulti motivato in maniera specifica che ne imponga la collocazione in un diverso e specifico punto della zona rispetto a un'altra. Naturalmente fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti delle emissioni.
Il termine "in corrispondenza" è da intendersi all'interno del raggio di sensibilità individuato.

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Data: 2013-11-28 10:36:26

Re:impianti fissi di telecomunicazione

Se può essere utile è una rassegna appena scaricata.

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Data: 2013-11-28 10:42:20

Re:impianti fissi di telecomunicazione

Grazie!

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