Egregio Dott Chiarelli,sono qui per il seguente quesito :
I Vigili hanno redatto, a carico di un soggetto titolare di pubblico esercizio, due verbali, ai sensi dell'art. 69 Tulps, a distanza di una settimana, poichè svolgeva musica all'aperto, antistante il proprio locale, senza inviare alcuna Scia.
Oltre alla sanzione amministrativa, si deve adottare un provvedimento di chiusura per un periodo non superiore a 7 giorni?
Grazie
Egregio Dott Chiarelli,sono qui per il seguente quesito :
I Vigili hanno redatto, a carico di un soggetto titolare di pubblico esercizio, due verbali, ai sensi dell'art. 69 Tulps, a distanza di una settimana, poichè svolgeva musica all'aperto, antistante il proprio locale, senza inviare alcuna Scia.
Oltre alla sanzione amministrativa, si deve adottare un provvedimento di chiusura per un periodo non superiore a 7 giorni?
Grazie
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Solo l'ordinanza ingiunzione (se ne sussistono i presupposti) per la prima sanzione.
Ordinanza ingiunzione e sanzione accessoria (sempre se ne sussistono i presupposti) per la seconda violazione in quanto con la reiterazione si applica la disposizione del 666 del codice penale.
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Art. 666 Codice Penale
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (1), in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo (2) o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantotto euro a millecinquecentoquarantanove euro (3).
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro (3) (4).
È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni (5) di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni (6).
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (6).
Note
(1) Cfr. artt. 68-74 r.d. 18-6-1931, n. 773 (t.u.l.p.s.).
(2) La prevalente giurisprudenza esclude che la nozione di sala da ballo sia comprensiva anche delle scuole di ballo in base alla considerazione che «la prima indica il locale ove si svolgono riunioni per scopo di divertimento, alla quale partecipano danzando o assistendo persone del pubblico», invece, le scuole di ballo costituiscono «il luogo ove allievi apprendono l'arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento» (Cass. 25-2-1989, n. 3171).
(3) Sanzione depenalizzata ex art. 49, d.lgs. 30-12-1999, n. 507.
(4) La Corte cost. con sent. 15-4-1970, n. 56 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 68, r.d. 18-6-1931, n. 773 e l'art. 666 c.p. «nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi nei luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore».
(5) Nell'attuare la delega, il d.lgs. 507/99, introduce talune modifiche alla l. 689/81 strettamente connesse al processo di depenalizzazione. In particolare, l'art. 94, nell'introdurre l'articolo 8bis della l. 689/81, disciplina un nuovo istituto, peraltro non previsto dalla legge delega: la reiterazione delle violazioni. Trattasi di un istituto riconducibile, nel settore penale, alla recidiva, fondato sul fatto che, riconnettendo sovente la nuova disciplina delle disposizioni depenalizzate un aggravamento sanzionatorio alla reiterazione delle violazioni, la mancata definizione normativa del relativo concetto avrebbe rimesso alla libera valutazione delle singole autorità amministrative procedenti i limiti di operatività dell'istituto (cfr. art. 8bis, l. 689/81).
(6) Comma aggiunto ex art. 49, d.lgs. 30-12-1999, n. 507.
Egregio Dott. Chiarelli, urge un suo chiarimento, in merito all'ordinanza di sospensione immediata dell'intera attività di somministrazione per 7 giorni, adottato da questo ufficio.
Nella stessa è stata riportata l'avvertenza che "l'interessato può presentare ricorso : entro 60 giorni dalla notifica al TAR o entro 120 al Presidente della Repubblica".
Intanto deve chiudere, perchè la chiusura è immediata. E se poi presenta ricorso e nel caso questo venga accolto chiederà i danni al Comune.
"L' avvertenza che può presentare ricorso ........ " non andava messa nell'Ordinanza?
O bisogna aspettare i 120 giorni perchè l'esercizio venga chiuso?
Non è che nel provvedimento c'è un vizio di forma?
Spero di aver esposto chiaramente i dubbi che sono venuti fuori discutendo con un collega, il quale ha delle perplessità, secondo il suo parere andava chiuso e non bisognava dare la possibilità di fare ricorso.
Grazie mille
Egregio Dott. Chiarelli, urge un suo chiarimento, in merito all'ordinanza di sospensione immediata dell'intera attività di somministrazione per 7 giorni, adottato da questo ufficio.
Nella stessa è stata riportata l'avvertenza che "l'interessato può presentare ricorso : entro 60 giorni dalla notifica al TAR o entro 120 al Presidente della Repubblica".
Intanto deve chiudere, perchè la chiusura è immediata. E se poi presenta ricorso e nel caso questo venga accolto chiederà i danni al Comune.
"L' avvertenza che può presentare ricorso ........ " non andava messa nell'Ordinanza?
O bisogna aspettare i 120 giorni perchè l'esercizio venga chiuso?
Non è che nel provvedimento c'è un vizio di forma?
Spero di aver esposto chiaramente i dubbi che sono venuti fuori discutendo con un collega, il quale ha delle perplessità, secondo il suo parere andava chiuso e non bisognava dare la possibilità di fare ricorso.
Grazie mille
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Premesso che la chiusura NON va disposta per 7 giorni ma per un periodo inferiore ai 7 giorni. La scelta del periodo deve essere fatta tenuto conto dei criteri dell'art. 11 della legge 689/1981.
Quindi, probabilmente, l'ordinanza è viziata nel MERITO già per questo profilo in quanto IMMOTIVATAMENTE dispone la chiusura per il massimo.
Ciò premesso in ogni caso l'ordinanza è titolo recettizio esecutivo con la notifica all'interessato. Da quel momento l'atto è efficace e quindi l'interessato che non chiude esercita ABUSIVAMENTE l'attività ed è soggetto a nuova sanzione pecuniaria ed eventualmente interdittiva, A PRESCINDERE dai 60 o 120 giorni per fare ricorso giuridizionale nell'ambito del quale potrà chiedere la SOSPENSIVA del provvedimento.
SBAGLIATO disporre la non esecutività in attesa del decorso del termine di impugnativa ....
SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR
TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038
L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.
Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.
Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.
Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.
Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29451.0