Data: 2013-11-25 22:16:39

L.R. 10/2013 - Nuove norme in materia di panificazione in Lombardia

Sul Supplemento n° 46 del 11.11.2013 del B.U.R.L, è pubblcata la L.R. 10/2013 recante disposizioni in materia di panificazione e tutela dell'attività stessa.

riferimento id:16782

Data: 2013-11-27 07:59:41

Re:L.R. 10/2013 - Nuove norme in materia di panificazione in Lombardia

Se posso contribuire...
Con la Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10 “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”, la Regione Lombardia ha inteso disciplinare l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:
    a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
    b) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;
    c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
  d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio lombardo.
Premettendo che le definizioni di 'attività di panificazione', 'panificio', 'pane fresco' e 'pane conservato' sono quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ovvero:
 “panificio”, sia da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, la lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
 “pane fresco”, sia da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione, alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
 inoltre  l’adozione della dicitura “pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo;
viene ribadito che l'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Viene anche individuata la figura del “responsabile dell’attività produttiva” nella figura del titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale i cui contenuti e la durata saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale stessa.
Non è assoggettato al corso di cui sopra il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
c) diploma afferente la materia oggetto della legge in argomento; l'elenco dei diplomi di cui trattasi sarà individuato dalla Giunta regionale;
d) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
e) attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.
Viene anche evidenziata la modalità di vendita del pane fresco che in particolare deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.
Il pane conservato deve essere posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo e deve essere esposto in scomparti appositamente riservati e deve essere chiaramente identificabile tramite apposite etichette.
È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati, il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.
E' vietato utilizzare la denominazione di 'pane fresco' o di 'pane conservato', anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione da quelli sopra citati.
E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.
È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
Importante è evidenziare che La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste.
Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 2.000 a 8.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 2, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
b) da 1.000 a 4.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
c) da 5.000 a 20.000 euro per il non rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco di cui all'articolo 2, comma 1;
d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 5.
In caso di recidiva gli importi di cui sopra sono raddoppiati ed in caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

riferimento id:16782

Data: 2014-05-09 08:54:14

Re:L.R. 10/2013 - Nuove norme in materia di panificazione in Lombardia

e per le ferie?

riferimento id:16782

Data: 2014-05-09 14:34:21

Re:L.R. 10/2013 - Nuove norme in materia di panificazione in Lombardia

La norma che prevedeva i turni di ferie per i panificatori era la legge 41/1974, decisamente anacronistica e incompatibile con la disciplina di liberalizzazione.

riferimento id:16782
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it