Data: 2013-11-25 21:13:30

L’ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.: PROBLEMI INTERPRETATIVI

L’ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940. N. 635): PROBLEMI INTERPRETATIVI
La norma.
“Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non
possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a
chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Le violazioni, ai sensi dell’art. 221/bis, comma 1 del TULPS, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro
3.096,00.

http://www.marilisabombi.it/public/MEMORIA%20DI%20APPROFONDIMENTO%20SU%20ART_%20187%20REG_%20TULPS%20_20_11_2013_.pdf

riferimento id:16733

Data: 2014-06-15 09:55:16

Re:L’ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.: PROBLEMI INTERPRETATIVI

Vorrei esprime il mio parere e magari, se ho ben compreso il relativo tenore del topic, ricondurlo ai minimi termini per una pronta applicazione sul campo.
Nella sostanza l'art. 187 del TULPS si applica alle attività dei P.E. ove l'accesso è indistinto senza la necessità di un idoneo titolo ( biglietto d'ingresso).
In una siffatta situazione il titolare dell'attività può escludere chiunque da servizi resi a patto che questi, ad esempio, si trovi già in stato di ebbrezza alcolica.
Se però costui vuole consumare un bicchiere d'acqua e non manifesta comportamenti pregiudizievoli dell'ordine pubblico, detto rifiuto non sarebbe legittimo.
Invece, in un locale di pubblico spettacolo/trattenimento, in cui l'ingresso è condizionato da un titolo d'accesso, sarebbe lecito escludere chiunque si presenti in un siffatto stato,
unicamente sul [b]presupposto[/b] che potrebbe  provocare problemi. Sempre con riferimento a locali di quest'ultima specie, però con ingresso libero e consumazione obbligatoria,
atteso che il più delle volte non vi è nessuno che operi una scrematura della clientela, bisognerebbe rifarsi alle modalità enunciate nella prima ipotesi di questo post.

E' così?

Buona Domenica a tutti

riferimento id:16733

Data: 2014-06-16 18:59:56

Re:L’ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.: PROBLEMI INTERPRETATIVI

Non è possibile fare casistiche troppo precise. La disposizione in questione è qualcosa che assorbe una [i]ratio[/i] antica.
Certo è che è doveroso per un gestore di un esercizio di somministrazione rifiutare la richiesta di alcolici effettuata dall'avventore ubriaco o minore.
Altrettanto certo è che senza un ragionevole e rilevante motivo l'esercente, in quanto gestore di un locale con una, se pur minima, rilevanza pubblica, deve soddisfare le richieste di chi ha bisogno di mangiare, bere o dormire.
Gli esercizi dediti al pubblico spettacolo, sono considerati dal TULPS qualcosa di diverso dai pubblici esercizi in senso "pieno". Vedi l'art. 174 del reg. TULPS.
Per questo è maggiormente legittimo, per il titolare dell'abilitazione, di organizzare l'attività in modo tale che la clientela sia selezionata su base discrezionale ma pur sempre certa e ben pubblicizzata. A questo si aggiunge sempre la possibilità di rifiutare la prestazione nei confronti di chi provoca problemi di sicurezza

riferimento id:16733

Data: 2016-08-23 09:08:55

Re:L’ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.: PROBLEMI INTERPRETATIVI

Riapro questo "vecchio" topic per segnalare quanto segue.

In data 21 giugno 2016 il Ministro dell'Interno ha sottoscritto con alcune organizzazioni di settore un "accordo quadro" in materia di "sicurezza nelle discoteche"

http://www.interno.gov.it/it/notizie/piu-sicurezza-nelle-discoteche-accordo-i-gestori-dei-locali

Il testo dell'accordo, se già non pubblicato su questo forum (non ho controllato) lo potete scaricare sotto.

In esso si affrontano vari aspetti, alcuni non agevoli, che andranno comunque affrontati nelle opportune sedi (in primis in occasione della stesura dei "patti locali" tra le singole Prefetture ed i rappresentati locali delle associazioni stipulanti con gli adattamenti del caso).

Quello che mi premeva qui evidenziare era la parte sulle possibili "cause di giustificazione" (oltre quelle già previste dal c.p.) per il pubblico esercente per giustificare (la norma parla di "legittimo motivo") il rifiuto della prestazione.

E' mia opinione che sarebbe stato meglio prevedere dette ipotesi giustificative, peraltro alcune da tempo sentite e volute dagli operatori, non in un simile atto di intesa, definito "atto generale di indirizzo" tra determinate parti ancorché rappresentative, ma modificando direttamente l'art.187 reg. tulps.

Ciò in quanto tale accordo, poi necessariamente recepito nei "patti locali" con le Prefetture, potrà al più impegnare i sottoscrittori delle parti chiamate al tavolo ma non credo che possano impegnare anche la clientela, cosa che invece accadrebbe modificando il testo dell'articolo in commento.

Che dite?

riferimento id:16733

Data: 2016-08-23 12:50:53

Re:L’ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.: PROBLEMI INTERPRETATIVI

Torno a ripetere che l’art. 187 del Reg. TULPS ricade nel paragrafo 15 del Titolo III avente ad oggetto i “pubblici esercizi” di cui all’art. 86 TULPS così come dettagliati dall’art. 174 dello stesso regolamento:

[i]a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffè e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio e simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.[/i]

Il fatto che si applichi anche ai locali per lo spettacolo/trattenimento deriva da un’interpretazione estensiva che non so quanto sia corretta (a parere mio non lo è).

Il paragrafo 14 dello stesso Titolo del Reg. TULPS riguarda “gli spettacoli e i trattenimenti pubblici” e non riporta un’analoga disposizione.

Detto questo, l'accordo mi pare aria fresca dato che ripete, senza avere valenza normativa, le regole della buona educazione e aggiunge il monito al rispetto delle leggi vigenti.
In pratica non può che essere solo un modo per sensibilizzare i gestori a collaborare con le forze dell'ordine.
Da sottolineare che i Comuni, titolari delle fuzioni abilitative, neache sono rammentati 8anche perchè nulla di tutto questo potrebbe confluire in prescrizioni abilitative)

riferimento id:16733
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