Qual è la procedura per l'apertura di una galleria d'arte con esposizione e vendita di quadri o opere d'arte prodotti da artisti disabili ? Qual è la normativa di riferimento ?
riferimento id:1673Non so se nella normativa regionale in materia di commercio vigente nell'Emilia Romagna, vi sia una disposizione analoga a quella contenuta nella Legge Regionale Toscana n. 28/2005, che prevede la non applicazione delle disposizioni ivi contenute a coloro che espongono e vendono le proprie opere d'arte o le proprie opere d'ingegno.
Ritengo tuttavia che pur in mancanza di una simile disposizione a livello regionale, sia sempre applicabile la disposizione dell'art. 4, 2° c. lett. h) del D.lgs 31/03/1998 n. 114 che già lo prevedeva in via di principio.
Ma nel caso la galleria sia gestita da una terza persona che espone ed eventualmente vende le opere d'arte, non si configura come un'intermediazione ? O agenzia d'affari ?
riferimento id:1673Se la terza persona ACQUISTA e rivende le opere d'arte altrui essa, a mio parere, esercita vera e propria attività commerciale, se invece si limita ad esporre le opere altrui percependo una commissione in caso di acquisto da parte del collezionista, svolge una attività di intermediazione che può configurarsi come Agenzia di Affari, se svolta per conto di chiunque ne abbia interesse.
riferimento id:1673Se può servire mi inserisco ora nel dibattito (sono rientrata da un periodo di ferie).
La regione Emilia Romagna non ha una specifica legge relativa all’attività del commercio, si applica quindi il D.Lgs 114/98. Come risposto dal dott. Selli l’attività di “gallerista” in senso lato è inteso come attività di agenzia d’affare in quanto figura di intermediario tra l’autore dell’opera e l’eventuale cliente.
Se il gallerista acquista in proprio le opere che poi rivende, si ricade in un’attività di commercio.
Non esistono divieti per lo svolgimento contemporaneo delle diverse attività.