Data: 2013-11-25 18:35:50

GIOCHI: per il TAR TOSCANA possibile limitarne l'installazione in centro - Sent.

GIOCHI: per il TAR TOSCANA possibile limitarne l'installazione in centro - Sent. 20/11/13

TAR TOSCANA, SEZ. II - sentenza 20 novembre 2013 n. 1578
N. 01578/2013 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2013, proposto da:

Si.Fa. Games S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parrini, con domicilio eletto presso l’avv. Elisa Vannucci Zauli in Firenze, via Lorenzo di Credi, 20;

contro

Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Turri, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 378 del 16.09.2013 (notificata alla società ricorrente il 18.09.2013), con cui il Dirigente del "1° Settore Affari Generali – Ufficio Suap - Demanio" del Comune di Forte dei Marmi ha ordinato alla ricorrente la cessazione dell’attività di sala slot machine (VLT) di cui all’autorizzazione ex art. 88 e 110 Tulps rilasciata dalla Questura di Lucca il 6.05.2013 per i locali siti in Forte dei Marmi, Via Matteotti n. 12;

nonchè, ove occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi n. 25 del 30 aprile 2013;

nonché, ove occorer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Forte dei Marmi n. 28 del 23 aprile 1999;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha gestito fin dall’anno 2007 un pubblico esercizio destinato a sala giochi nel centro di Forte dei Marmi e recentemente ha voluto aggiornare la propria attività adibendo il locale all’istallazione di apparecchi per il gioco lecito eroganti vincite in denaro, c.d. videoterminali o V.L.T. ( Video Lottery Terminal ) ai sensi dell’art. 110 TULPS; a tal fine ha richiesto alla Questura di Lucca una licenza ex art. 88 TULPS. In base alla legislazione vigente le sale ove sono presenti i V.L.T. debbono essere esclusivamente dedicate a questo tipo di apparecchi.

La Questura di Lucca rilasciava l’autorizzazione in data 6/5/2013 e la ricorrente iniziava la propria attività; in data 14 agosto 2013 riceveva un provvedimento dal Comune che imponeva la cessazione dell’attività in quanto si trattava di una delle attività vietate nel centro storico ai sensi della delibera nr. 25 del 30.4.2013 approvata dal Consiglio Comunale; nonostante le osservazioni della società ricorrente il Comune di Forte dei Marmi procedeva alla chiusura con successiva ordinanza nr. 378 del 16/9/2003 che la società provvedeva ad impugnare.

Il ricorso si articola sulla base di quattro motivi.

Il primo di essi contesta l’incompetenza del Comune di Forte dei Marmi ad inibire un’attività che era stata autorizzata dalla Questura, mentre avrebbe dovuto prioritariamente revocare l’originaria licenza rilasciata ex art. 86 TULPS; inoltre, essendo già stata autorizzata l’attività, ad essa non dovevano applicarsi le limitazioni introdotte con la delibera suindicata.

Il secondo ed il terzo motivo censurano la legittimità della immediata eseguibilità della delibera che in tal modo avrebbe assunto efficacia antecedentemente alla data in cui la società ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione del Questore di Lucca; nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti per l’immediata esecutività perché, trattandosi di un provvedimento limitativo della sfera giuridica della ricorrente, sarebbe stata necessaria la notifica individuale ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990.

Inoltre, dal momento che la delibera richiama un precedente provvedimento del Consiglio Comunale del 23/4/1999, la sua efficacia era condizionata alla permanente validità della precedente delibera di cui costituiva un’integrazione; essendo, invece, cessata l’efficacia di detta delibera, che risultava approvata in via provvisoria in attesa dell’emanazione delle disposizioni legislative della Regione Toscana in attuazione del D.lgs. 114/1998 ormai emanate, le limitazioni delle attività ammesse nel centro storico potevano essere determinate solamente con il Piano delle funzioni di cui all’art. 58 L.R. 1/2005.

Il quarto motivo afferma che, anche qualora si ritenesse efficace la delibera nr. 25, essa non sarebbe rilevante nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS in quanto l’istruttoria si era completata prima della sua adozione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Forte dei Marmi che concludeva per il rigetto del ricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità delle censure relative alla delibera nr. 25 che era divenuta inoppugnabile.

Con decreto assunto dal presidente della sezione in data 8/10/2013 veniva sospesa in via provvisoria l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Il ricorso non è fondato.

Innanzitutto va precisato, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dal Comune, che la società ricorrente restituì la licenza ex art. 86 TULPS in data 20.5.2013 in occasione della sua richiesta di accesso di copia della delibera nr. 25/2013, rilasciata contestualmente; la restituzione della vecchia licenza era stata giustificata con il cambio di attività derivante dalla concessione dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS da parte della Questura di Lucca. Esaminando tale autorizzazione risulta che la sua efficacia era subordinata all’autorizzazione all’istallazione dei videoterminali rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e tale autorizzazione è stata conseguita in data 23/5/2013.

In conseguenza di ciò, il ricorso non può che essere rigettato in quanto l’impugnazione della delibera del Consiglio Comunale è tardiva ed il provvedimento impugnato tempestivamente, costituisce una mera attuazione, priva di qualunque discrezionalità, di tale delibera.

Ma, al di là di tali considerazioni, il ricorso non potrebbe comunque trovare accoglimento in quanto la delibera nr. 53, pur richiamando il precedente del 1999, è stata emanata ai sensi dell’art. 98 L.R. 28/2005.

Il primo comma di tale norma così dispone: "Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.".

Pertanto, al di là della permanente efficace o meno della delibera del 1999, il Comune conserva il potere di limitare le attività presenti nel centro storico. Tale disciplina poi troverà il suo inserimento nel Piano delle funzioni, previsto dall’art. 58 L.R. 1/2005, quando sarà stato approvato tanto è vero che la delibera nr. 25/2013 è stata adottata "in attesa ed in previsione di approvare il Piano delle funzioni".

Né si ravvisa alcuna incompetenza del Comune , come denunciato nel primo motivo, nell’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale, in quanto la stessa non vieta un’attività autorizzata (in base a propria competenza) dalla Questura di Lucca, ma si limita a stabilire che la stessa non può essere svolta all’interno del centro storico, fermo restando che fuori di questo ambito l’autorizzazione rimane pienamente operativa.

Non può essere accolto neanche il motivo del ricorso che sostiene l’inapplicabilità della delibera all’attività svolta dalla società ricorrente in quanto questa sarebbe antecedente alla stessa.

Innanzitutto, quella autorizzata dalla Questura di Lucca deve considerarsi come una nuova attività, tanto è vero che la società ricorrente ha provveduto a restituire al Comune la licenza di cui all’art. 86 TULPS; inoltre l’efficacia della nuova autorizzazione era subordinata al placet dell’Amministrazione dei Monopoli che è pervenuto solamente in data 23/5/2013 e cioè quando la delibera nr. 25/2013 era pienamente operativa.

In conclusione, dal momento che l’attività intrapresa dalla società ricorrente rientra tra quelle vietate dalla delibera di cui sopra, il provvedimento che ne ha disposto la cessazione è pienamente legittimo.

In considerazione della particolarità della vicenda esaminata, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20/11/2013.

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Data: 2013-11-27 11:14:57

Re:GIOCHI: per il TAR TOSCANA possibile limitarne l'installazione in centro - Sent.

Al riguardo segnalo sempre in tema che lo stesso TAR Toscana, già con sentenza 1424/2012, dopo iniziale ordinanza caurelare di senso opposto (ord. 574/2011, appellata e vinta al Consiglio di Stato - ord. 4033/2011) aveva dato infine ragione a Comune e Questura.

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