Buongiorno a tutti,
come interpretate l'articolo 236 comma 2 del TUEL?
[i]Art. 236
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro [u]che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina[/u], dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.[/i]
In particolare chiedo:
Le parole “tale incarico” si riferiscono a:
1) Chi nel biennio precedente sia già stato revisore
2) Chi nel biennio precedente sia stato “organo” dell'ente locale.
Io opterei per la ipotesi 2) ma un amico propende per l'ipotesi sub 1).
Pertanto:
- Sicuramente chi adesso è amministratore dell'ente non può essere contemporaneamente revisore dell'ente stesso.
Chiedo però: chi è stato consigliere comunale lo scorso anno, adesso potrebbe essere nominato revisore dell'ente?
Grazie.