Data: 2013-11-23 09:37:32

trasferimento NCC

In caso di trasferimento di licenza di NCC mediante autovettura è sufficiente che il subentrante produca la seguente autocertificazione "dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività" o dovrebbe entrare maggiormanete nello specifico ad es. dando prova della capacità finanzaiara (D.M. 25.11.2011) mediante attestazione della banca o del revisore contabile, indicando gli estremi dell'iscrizione al ruolo dei conducenti e dell'attestato di idoneità professionale rilasciato dalla Provincia?

Il tutto accompagnato (e questo è già stato presentato) dall'atto di cessione e dalla dichiarazione del cedente di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 9 della L.21/92.

Seve altro?

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Data: 2013-11-23 10:32:40

Re:trasferimento NCC

La generica dichiarazione non permette le verifiche del caso e quindi non può essere sufficiente, quindi è corretto chiedere ad integrazione quanto scrivi.
In aggiunta, se il regolamento comunale lo prevede, l'ubicazione della rimessa.

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Data: 2013-11-23 10:35:55

Re:trasferimento NCC

Ti ringrazio... ora mio sovviene un altro dubbio: non ci sono problemi a reintestare la licenza ad una s.a.s.?

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Data: 2013-11-23 10:54:34

Re:trasferimento NCC

Il passaggio ad una SNC o SAS (società di persone) è ritenuto fattibile ovviamente alle condizioni previste dalla l. 21/92.

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Data: 2013-11-25 08:13:02

Re:trasferimento NCC

Il D.M. 25.11.2011 all'art. 9 prevede che l'Ente competente all'accertamento ed alla vigilanza dei requisiti in esso indicati sia la motorizzazione...
Pertanto sono in dubbio se richiedere la capacità finanziaria poichè il Comune potrebbe non essere legittimato a verificarne la sussistenza...
La L. 21/92 si limita infatti all'iscrizione al ruolo dei conducenti e ad indicare alcune condizioni (art. 9) per la trasferibilità delle licenze (non fa nemmeno riferimento ai requisiti morali)...



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Data: 2013-11-25 13:22:36

Re:trasferimento NCC

Come chiarito con la Circolare N. 2 del 02/12/2011 del ministero dei trasporti all'UMC compete l'istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio alla professione, che prevede (punto B.1.2) l'accertamento che:
[i]1. l'impresa abbia sede legale od amministrativa in Italia ed abbia in disponibilità in Italia una sede operativa, impegnandosi a conformarsi successivamente –ove non sarà già conforme- a quanto sarà disposto nell’emanando decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, previsto all'art. 5 del DD n. 291/11;
2. il rappresentante legale e, ove sia necessario, le altre persone previste nel paragrafo B.1.1., n. 2 della presente circolare, siano in possesso del requisito dell'onorabilità, verificando che abbiano presentato la relativa dichiarazione;
3. il gestore dei trasporti sia in possesso del requisito di onorabilità e di idoneità professionale, indicando, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, del DD n. 291/11, il legame che ha con l'impresa stessa e gli estremi e l'ambito di applicazione dell'attestato di idoneità professionale.
4. la documentazione prodotta, ai fini della dimostrazione dell'idoneità finanziaria, sia conforme -per forma, tipo e soggetti sottoscrittori- a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. n. 1071/09, come sopra specificato;
5. le risorse finanziarie complessivamente indicate nell’attestazione o nelle attestazioni siano adeguate secondo quanto previsto all'art. 7, par. 2, Reg. n. 1071/09, e cioè pari a € 9000 per un unico autobus immatricolato a nome dell'impresa in uso di terzi e € 5000 per ogni ulteriore autobus supplementare utilizzato.[/i]

Le competenze del SUAP invece sono quelle previste dalla L. 21/1992, art 9 comma 1: [i]"La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, [u]purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti[/u], quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida".[/i]

Senza numero d'iscrizione (e provincia) non puoi fare i controlli di competenza.
Non serve invece la dichiarazione del possesso del certificato di abilitazione professionale in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo.
Infine io chiedo che dichiari espressamente l'idoneità finanziaria (che ovviamente dovrà tener conto dello specifico mezzo, in quanto la stessa è legata al numero di mezzi), ai fini del rilascio del nulla osta all'immatricolazione (UMC di Bergamo non accetta la sola SCIA...). 

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