Ho presentato una domanda all'Asl per un parere preventivo sull'apertura di una gastronomia con preparazione di cibi da asporto.
Rientrando come categoria artigiano e quindi il locale commerciale è stato dotato di un unico bagno e antibagno per il personale, nella planimetria ho disegnato alcune mensole con sgabelli e qualche tavolo alto sempre con sgabelli.
Vedendo la planimetria la responsabile dell' Asl ha dedotto che il locale non svolgeva più attività di gastronomia ma di ristorazione, anche se da me specificato che non avrei effettuato servizio assistito ai tavoli, mi ha bocciato il progetto e obbligato a rientrare nella ristorazione e modificare la planimetria con aggiunta di un bagno per il pubblico perchè secondo lei dovrei dare la possibilità di lavarsi le mani ai clienti.
Tutto questo mi sembra inverosimile e assurdo, aspetto vostro parere, anche perchè mi hanno bloccato i lavori.
L'art. 4 del d.lgs. n. 114/98 stabilisce che le disposizioni contenute nel richiamato decreto delegato
non si applicano "agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma 1.della legge 8 agosto
1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle
opere o alla prestazione del servizio".
Le condizioni per non ricadere nelle norme contenute nel D.lgs n. 114/98, quindi sono
fondamentalmente tre:
che l'artigiano sia iscritto all'albo degli artigiani;
che la vendita avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
che siano posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
Circolare Ministero dello Sviluppo economic prot. N. 0008426 del 28 settembre 2006
8. Art. 3, comma 1, lett. f‐bis), D.L. 4 luglio 2006, n. 223
“(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza
(..): f‐bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle
prescrizioni igienico‐sanitarie”.
8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.
In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce, all’art. 1, comma 1, che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione , né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l’utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva
del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
Ho presentato una domanda all'Asl per un parere preventivo sull'apertura di una gastronomia con preparazione di cibi da asporto.
Rientrando come categoria artigiano e quindi il locale commerciale è stato dotato di un unico bagno e antibagno per il personale, nella planimetria ho disegnato alcune mensole con sgabelli e qualche tavolo alto sempre con sgabelli.
Vedendo la planimetria la responsabile dell' Asl ha dedotto che il locale non svolgeva più attività di gastronomia ma di ristorazione, anche se da me specificato che non avrei effettuato servizio assistito ai tavoli, mi ha bocciato il progetto e obbligato a rientrare nella ristorazione e modificare la planimetria con aggiunta di un bagno per il pubblico perchè secondo lei dovrei dare la possibilità di lavarsi le mani ai clienti.
Tutto questo mi sembra inverosimile e assurdo, aspetto vostro parere, anche perchè mi hanno bloccato i lavori.
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