Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4707, del 24 settembre 2013
Urbanistica.Limiti territoriali della pianificazione demandabile al Regolamento urbanistico
L’operatività del Regolamento urbanistico non può essere limitata unicamente a considerare le aree all’interno del perimetro dei suoli urbanizzati, ma ben può operare anche nelle aree periurbane. Tale possibilità deriva dalla particolare collocazione del Regolamento urbanistico (L.R. n. 23/1999 Basilicata), che non ha una posizione gerarchica statica, ma si atteggia in modo differente a seconda delle scelte pianificatorie e, soprattutto, in relazione agli altri strumenti prescelti dall’amministrazione. Il Regolamento urbanistico può introdurre le misure di salvaguardia, di cui all’art. 38 della stessa legge regionale, attesa la tendenziale espansività delle sue previsioni all’intero territorio comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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