Data: 2011-07-11 10:28:47

stessa pratica Suap presentata contemporaneamente in modalità diverse


Come vi comportereste nel caso in cui una pratica (per lo stesso intervento ma con documentazione allegata non sempre coincidente ) venga presentata dalla medesima ditta contemporaneamente sia attraverso il portale sia via PEC.?

riferimento id:1664

Data: 2011-07-12 08:20:37

Re: stessa pratica Suap presentata contemporaneamente in modalità diverse

Io darei priorità alla pratca presentata mediante il portale, per il fatto che il 5°c. dell'art. 5 dell'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010 prevede:
"La pratica SUAP e' trasmessa al Portale o al sito istituzionale del
SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo
le modalita' previste dal CAD,
ovvero
in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale"
e quindi sembra preferire una trasmissione mediante portale.

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Data: 2011-07-12 15:52:45

Re: stessa pratica Suap presentata contemporaneamente in modalità diverse

Salve, non mi pare anche rileggendo più volte l’allegato tecnico che si sia voluta dare una preferenza alla trasmissione tramite portale anziche’ con PEC. Il termine che usa il legislatore “ovvero” sta a significare ANCHE, OPPURE. Io indagherei, invece, su quale sia stata lla reale volontà dell’imprenditore.

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Data: 2011-07-12 18:23:10

Re: stessa pratica Suap presentata contemporaneamente in modalità diverse


Salve, non mi pare anche rileggendo più volte l’allegato tecnico che si sia voluta dare una preferenza alla trasmissione tramite portale anziche’ con PEC. Il termine che usa il legislatore “ovvero” sta a significare ANCHE, OPPURE. Io indagherei, invece, su quale sia stata lla reale volontà dell’imprenditore.
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A mio avviso, rispetto al DPR 160 ha ragione Nicola ma la normativa CAMBIA RADICALMENTE con la legge di conversione del D.L. 70/2011 che introduce nuove disposizioni che analizzeremo nella lezione:

[color=red]21/7 - Seminario - SUAP TELEMATICO E NOVITA' NORMATIVE 2011
21 luglio 2011 ore 14,00-18,00
Firenze, Lungarno Colombo 44
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1656.0[/color]

Riporto il testo:

f-quinquies) al testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l’articolo 43 è inserito il seguente:
«Art. 43-bis. – (Certificazione e documentazione d’impresa).
1. Lo sportello unico per le attività produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – (Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). – 1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all’articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’ente accertatore comunica all’ufficio del registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
5. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-septies) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l’accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall’articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012.
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all’articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20".
2-ter. All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo".

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