In un'attività agrituristica dove viene installata una sauna è necessario che l'imprenditore agricolo faccia la SCIA per l'avvio di attività di estetica e abbia i requisiti di estetista?
Nell'eventualità che le cose siano compatibili e che l'imprenditore agricolo faccia la scia ma non possieda questo requisito può fare queste attività tramite un responsabile tecnico?
e qui risiamo al requisito necessario....
Se qualcuno ha approfondito la questione è gradita una risposta,
grazie
Al di là dei casi concreti è bene vedere anche le norme di principio. La legge n. 1/1990, all’art. 4 dispone testualmente che [i]lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3[/i].
La Corte Costituzionale in un giudizio proprio sulla legge n. 1/1990 affermò (un po’ di anni fa) che [i]la crescente diffusione dell'attività di estetista, la quale ha assunto contenuti sempre più elevati di professionalità e di responsabilità (mentre la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la annoverava tra le attività collaterali a quella di parrucchiere), e i gravi pericoli per la clientela che essa comporta quando sia esercitata senza la necessaria preparazione teorico-pratica, hanno indotto il legislatore a intervenire con una disciplina che, da un lato, prevede condizioni severe di accesso alla professione, dall'altro, impone a livello nazionale standards minimi di preparazione e di valutazione dei candidati.[/i]
Anche la giurisprudenza amministrativa (vedi ad esempio il TAR Roma n. 4981/2008) è uniforme nel considerare necessaria l’abilitazione e il possesso dei requisiti per qualsiasi modalità di esercizio dell’attività estetica, ivi compresa la sauna. E’ logico che il requisito può essere posseduto da un responsabile tecnico che poi è la persona che materialmente può svolgere l’attività.
Altro problema che potrebbe riguardare il tuo caso è la destinazione d’uso dei locali agricoli per lo svolgimento di un’attività non agricola. L’attività estetica non è considerata attività accessoria di quella agrituristica. Passi la marginalità ma non garantisco che questa marginalità salvi l’operatore da un accertamento, meglio sarebbe un uso gratuito.