Ripetute e prolungate assenze dal servizio durante l'orario di lavoro per fini ludici e di svago costituiscono una fattispecie riferibile all'art. 2119 c.c. che prevede la risoluzione in tronco del rapporto ove la condotta del lavoratore integri un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 17.09.2013 n° 21203
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