Data: 2013-11-21 12:11:26

licenziamento per giusta causa per abbandono abituale del posto di lavoro

Ripetute e prolungate assenze dal servizio durante l'orario di lavoro per fini ludici e di svago costituiscono una fattispecie riferibile all'art. 2119 c.c. che prevede la risoluzione in tronco del rapporto ove la condotta del lavoratore integri un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 17.09.2013 n° 21203

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