Nel nostro Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, l'articolo che disciplina i posteggi riservati (handicap e produttori agricoli), tra le altre cose prevede che:
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[i]I soggetti di cui sopra ed i portatori di handicap non possono essere titolari di più di un posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
Per l’esercizio dell’attività, in caso di assenza del titolare, è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui alla Legge Regionale.
La sostituzione può comunque avvenire per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni.
Per ulteriori giornate di assenza non potrà darsi luogo a sostituzione. Il titolare del posteggio riservato sarà considerato assente ed il posteggio dovrà essere lasciato libero ed assegnato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
E’ in ogni caso fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ai sensi della Legge Regionale.[/i]
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Ma è regolare?? ?? ?? ?? ...........
La legge n. 28/2005 dispone:
A[i]rt. 38 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva (ndr. deve riservare) posteggi:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all’allegato A della l.r. 1/2005 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. [/i]
[i]Art. 39 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo. [/i]
Veniamo al tuo regolamento:
I soggetti di cui sopra ed i portatori di handicap non possono essere titolari di più di un posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
[color=red]OK[/color]
Per l’esercizio dell’attività, in caso di assenza del titolare, è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui alla Legge Regionale.
[color=red]NELLA STESURA ORIGINALE DELLA LR 28/2005, ALL’ART. 39, C’ERA LA CONDIZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI ANCHE DA PARTE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI. NEL 2007 LA CONDIZIONE E’ STATA TOLTA. IL REGOLAMENTO NON PUO’ PREVEDERE CONDIZIONI ABILITATIVE PIU’ STRINGENTI DI QUELLE DELLA LEGGE, TANTO PIU’ QUANDO LA LEGGE DIMOSTRA, CON LA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO, LA CHIARA VOLONTA’ DI ELIMINARE LA CONDIZIONE.[/color]
La sostituzione può comunque avvenire per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni.
Per ulteriori giornate di assenza non potrà darsi luogo a sostituzione. Il titolare del posteggio riservato sarà considerato assente ed il posteggio dovrà essere lasciato libero ed assegnato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
[color=red]ANCHE IN QUESTO CASO (benché sia più opinabile rispetto alla precedente) MI SEMBRA UNA CONDIZIONE ECCESSIVAMENTE RIGOROSA. SE QUESTA CONDIZIONE E' PREVISTA SOLO PER I POSTEGGI RISERVATI E NON PER ANCHE TUTTI GLI ALTRI, ALLORA, OLTRE CHE RIGOROSA, MI SEMBRA pure MACCHIATA DA PARZIALITA’. [/color]