Salve,
La comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt 214 e 216 del D. Lgs 152/06 va fatta al Suap?
Se si comè il procedimento?
Grazie
Salve,
La comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt 214 e 216 del D. Lgs 152/06 va fatta al Suap?
Se si comè il procedimento?
Grazie
[/quote]
1) è senz'altro SUAP
2) è COMUNICAZIONE (senza rilascio dell'atto)
3) Vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16328.0
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ART. 216
(operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo' essere
intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente (( . . . )).
Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo
227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo
227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una visita
preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attivita' e, entro il
termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono
destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di eventuali
impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il
mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con
provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme
tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in
relazione alle attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione
di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
((7. Alle attivita' di cui al presente articolo si applicano
integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento
qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al
recupero.))
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta
salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari
e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile
per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti ((e di quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle
relative disposizioni di recepimento)).
((8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche'
le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.))
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
38) che "All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione
regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle
seguenti: " La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".