Data: 2013-11-21 09:41:28

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' RIFIUTI NON PERICOLOSI

Salve,

La comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt 214 e 216 del D. Lgs 152/06 va fatta al Suap?

Se si comè il procedimento?

Grazie

riferimento id:16621

Data: 2013-11-21 19:23:15

Re:COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' RIFIUTI NON PERICOLOSI


Salve,

La comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt 214 e 216 del D. Lgs 152/06 va fatta al Suap?

Se si comè il procedimento?

Grazie
[/quote]

1) è senz'altro SUAP
2) è COMUNICAZIONE (senza rilascio dell'atto)
3) Vedi anche: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16328.0


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  ART. 216
                      (operazioni di recupero)

  1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme tecniche e le
prescrizioni  specifiche  di  cui  all'articolo  214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei rifiuti puo' essere
intrapreso  decorsi  novanta  giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita'  alla  provincia  territorialmente  competente (( . . . )).
Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo
227,  comma  1,  lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo
227,  comma  1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle  attivita'  e'  subordinato  all'effettuazione  di  una  visita
preventiva,  da  parte  della provincia competente per territorio, da
effettuarsi  entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
  2.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche  di  cui al comma 1, in
relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
    a) per i rifiuti non pericolosi:
    1) le quantita' massime impiegabili;
    2)  la  provenienza,  i  tipi  e  le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita'
medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente
articolo;
    3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
ai  tipi  o  alle  quantita'  dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
dell'uomo  e  senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
    b) per i rifiuti pericolosi:
    1) le quantita' massime impiegabili;
    2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
    3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite  di
sostanze  pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite di
emissione  per  ogni  tipo  di  rifiuto  ed al tipo di attivita' e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti
in sito;
    4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
    5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione
al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze  pericolose contenute nei
rifiuti  ed  ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza  pericolo  per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
  3.  La  provincia  iscrive  in un apposito registro le imprese che
effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  e, entro il
termine  di  cui  al  comma  1, verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione
di  inizio  di  attivita',  a  firma  del  legale  rappresentante
dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale risulti:
    a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
    c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
    d)  lo  stabilimento,  la  capacita'  di  recupero  e il ciclo di
trattamento  o  di  combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono
destinati  ad  essere  recuperati,  nonche'  l'utilizzo  di eventuali
impianti mobili;
    e)  le  caratteristiche  merceologiche dei prodotti derivanti dai
cicli di recupero.
  4.  Qualora  la  competente Sezione regionale dell'Albo accerti il
mancato  rispetto  delle  norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma  1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con
provvedimento  motivato,  il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita',  salvo  che  l'interessato  non provveda a conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita' ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.(10)
  5.  La  comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero.
  6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente  articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
delle  emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle norme
tecniche  di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in
relazione  alle  attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione
di  cui  all'articolo  269  in  caso  di  modifica  sostanziale
dell'impianto.
((7.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si applicano
integralmente  le  norme  ordinarie  per il recupero e lo smaltimento
qualora  i  rifiuti  non  vengano  destinati  in  modo  effettivo  al
recupero.))
  8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di  cui  all'articolo  214,  comma  4, lettera b), e dei limiti delle
altre  emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta
salva  l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari
e  ambientali,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle  attivita' produttive, determina modalita', condizioni e misure
relative  alla  concessione  di  incentivi  finanziari  previsti  da
disposizioni  legislative  vigenti  a  favore  dell'utilizzazione dei
rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero
per  ottenere  materie,  sostanze, oggetti, nonche' come combustibile
per  produrre  energia  elettrica,  tenuto anche conto del prevalente
interesse  pubblico  al recupero energetico nelle centrali elettriche
di  rifiuti  urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate  alla produzione di combustibile da rifiuti ((e di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
successive  modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle
relative disposizioni di recepimento)).
((8-bis.  Le  operazioni  di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati  ai  sensi  del  presente  articolo  sono sottoposte alle
procedure  semplificate  di comunicazione di inizio di attivita' solo
se  effettuate  presso  l'impianto  dove  avvengono  le operazioni di
riciclaggio  e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto.
  8-ter.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  stabiliscono  le  caratteristiche
impiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non
pericolosi  non  localizzati presso gli impianti dove sono effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a  R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonche'
le  modalita'  di  stoccaggio  e  i  termini  massimi entro i quali i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.))
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
  10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).
  15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205)).

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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs.  16  gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
38)  che  "All'articolo  216,  comma  4,  le  parole  da: "La sezione
regionale  dell'Albo"  fino  a  "disporre"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "  La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone"".

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