Per lo spostamento di un mercato o di una fiera ai sensi dell'art. 40, comma 6 LR 28/2005, il comune, effettuata la concertazione, assegna un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree.
Per i posteggi fuori mercato, sempre dopo le consultazioni e per i motivi indicati al comma 7 (e solo per quelli, giusto?), assegna un termine congruo per gli spostamenti.
Domanda: ma se uno non accetta i termini congrui? gli viene revocata la concessione?
Il titolare dell'attività può solo presentare riscorso (immagino al tar) avverso l'atto di trasferimento?
::) :o
Certo che viene revocata (ed è bene dare atto di ciò dalla prima comunicazione).
Ovviamente se devo spostare un mercato o un posteggio per le ragioni indicate non può essere determinante la volontà contraria dell'interessato che avrà il congruo termine per spostarsi o cambiare lavoro.
Occorre ricordare a questi signori che sono NON IN CASA LORO ma nella casa di tutti, su area pubblica ..... e che .... meglio stare zitti