Data: 2013-11-20 14:52:28

agenzia matrimoniale

Salve,
ho visto, fra i vari post presenti, che l'agenzia d'affari può essere svolta anche in casa, configurandosi come AGENZIA D'AFFARI ON LINE. Dovrà, quindi, essere non aperta al pubblico (il tutto dovrà svolgersi telefonicamente ovvero on line).
Non vi è la necessità di destinare una determinata zona della propria abitazione
a studio/uffici, magari dovendo anche modificare la categoria catastale (A/10)? 
Il fatto che sia Agenzia d'affari di competenza della Questura non preclude la possibilità di aprirla in casa? Consigli di sentire la Questura prima di dare una risposta al futuro titolare dell'agenzia?
Se si svolgera on line  c'è, comunque, l'obbligo di allegare alla SCIA la tabella degli onorari? (Forse sì perchè il Comune deve essere a conoscenza degli onorari applicati.....)
Ovviamente il registro degli affari è comunque da autovidimare e da tenere a disposizione degli organi di pubblica sicurezza...VERO?
Anche se verrà svolto da casa è sempre soggetto alla sorvegliabilità dei locali?
Grazie mille,
Fulvia

riferimento id:16615

Data: 2013-11-21 05:28:28

Re:agenzia matrimoniale


Salve,
ho visto, fra i vari post presenti, che l'agenzia d'affari può essere svolta anche in casa, configurandosi come AGENZIA D'AFFARI ON LINE. Dovrà, quindi, essere non aperta al pubblico (il tutto dovrà svolgersi telefonicamente ovvero on line).
Non vi è la necessità di destinare una determinata zona della propria abitazione
a studio/uffici, magari dovendo anche modificare la categoria catastale (A/10)? 
Il fatto che sia Agenzia d'affari di competenza della Questura non preclude la possibilità di aprirla in casa? Consigli di sentire la Questura prima di dare una risposta al futuro titolare dell'agenzia?
Se si svolgera on line  c'è, comunque, l'obbligo di allegare alla SCIA la tabella degli onorari? (Forse sì perchè il Comune deve essere a conoscenza degli onorari applicati.....)
Ovviamente il registro degli affari è comunque da autovidimare e da tenere a disposizione degli organi di pubblica sicurezza...VERO?
Anche se verrà svolto da casa è sempre soggetto alla sorvegliabilità dei locali?
Grazie mille,
Fulvia
[/quote]

Vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16295.msg30495#msg30495
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9952.msg19394#msg19394

riferimento id:16615

Data: 2013-11-21 08:09:02

Re:agenzia matrimoniale


Salve,
ho visto, fra i vari post presenti, che l'agenzia d'affari può essere svolta anche in casa, configurandosi come AGENZIA D'AFFARI ON LINE. Dovrà, quindi, essere non aperta al pubblico (il tutto dovrà svolgersi telefonicamente ovvero on line).
Non vi è la necessità di destinare una determinata zona della propria abitazione a studio/uffici, magari dovendo anche modificare la categoria catastale (A/10)? 
Il fatto che sia Agenzia d'affari di competenza della Questura non preclude la possibilità di aprirla in casa? Consigli di sentire la Questura prima di dare una risposta al futuro titolare dell'agenzia?
Se si svolgera on line  c'è, comunque, l'obbligo di allegare alla SCIA la tabella degli onorari? (Forse sì perchè il Comune deve essere a conoscenza degli onorari applicati.....)
Ovviamente il registro degli affari è comunque da autovidimare e da tenere a disposizione degli organi di pubblica sicurezza...VERO?
Anche se verrà svolto da casa è sempre soggetto alla sorvegliabilità dei locali?
Grazie mille,
Fulvia
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Quesito non facile stante anche il disposto dell'art.115 c.4 tulps. Provo a dire la mia.
In primis va detto che se si tratta di "agenzia matrimoniale" la competenza - anche se forse un pò anacronistica - è comunque ancora della Questura e non del Comune.
Si avvia con mera "comunicazione" (anche se ancora non è ben chiaro cosa si intenda con tale termine con specifico riferimento alle attività soggette al TULPS ed in particolare al caso specifico) e non è quindi più una "licenza" vera e propria.
La tabella dei compensi è sempre prevista così come la tenuta del registro giornale degli affari ex art.120 TULPS. Il Ministero dell'Interno non ritiene più necessaria, salvo casi particolari, la cd. fidejussione ex art.116 tulps (che era comunque facoltativa)

Anche se presso l'abitazione non ricevesse il pubblico svolgendo l'attività esclusivamente on line, dovendo comunque consentire i controlli di p.s., come minimo sarà necessario che - trattandosi di privata dimora - il titolare manifesti espresso ed incondizionato consenso all'accesso ex art.16 TULPS e art.13 L. 689/81 per i controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa di settore (tenuta registro, etc.). Meglio se viene comunque individuato espressamente un locale (stanza o altro) da destinare a tali incombenze. Se vi sono altri coabitanti che hanno titolo, non sarebbe male che anche questi manifestassero lo stesso consenso, onve evitare spiacevoli inconvenienti in caso di opposizione ai controlli.
Gli obblighi di esposizione della tabella e del tariffario, "analogamente" a quanto avviene per le ag. di recupero crediti (ancora soggette a formale  licenza) potrebbe esserere assolti pubblicandoli sul sito internet dell'agenzia.

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