Data: 2013-11-20 12:07:38

31 12

I circoli privati possono organizzare eventi con spettacolo e somministrazione aperti ad un pubblico generico.
In questi casi la somministrazione può avvenire anche nei confronti dei NON SOCI. Esatto? Fatta salva la presentazione di scia temporanea e notifica sanitaria + scia pubb. spettacolo + deroga rumori.

I circoli possono pubblicizzare l'evento con manifesti e locandine affissi in esercizi pubblici?
Se l'evento è riservato solo ai SOCI, devono specificarlo nelle locandine?
Se l'evento NON è riservato ai soli soci e nelle locandine non è indicato niente, significa che l'evento è aperto a TUTTI e quindi è legittimo richiedere l'avvio delle pratiche per la somministrazione e il pubblico spettacolo. Sbaglio???

Grazie!

riferimento id:16613

Data: 2013-11-21 05:26:30

Re:31 12

I circoli privati possono organizzare eventi con spettacolo e somministrazione aperti ad un pubblico generico.
In questi casi la somministrazione può avvenire anche nei confronti dei NON SOCI. Esatto? Fatta salva la presentazione di scia temporanea e notifica sanitaria + scia pubb. spettacolo + deroga rumori.

[color=red]CORRETTO!!!!!!!!!!!
Secondo me parlare di deroga ai rumori per capodanno!?!?!?!?!?
Se non si fa casino a capodanno quando lo si fa??????
[/color]

I circoli possono pubblicizzare l'evento con manifesti e locandine affissi in esercizi pubblici?
[color=red]Certo[/color]

Se l'evento è riservato solo ai SOCI, devono specificarlo nelle locandine?
[color=red]Non occorre ma meglio![/color]

Se l'evento NON è riservato ai soli soci e nelle locandine non è indicato niente, significa che l'evento è aperto a TUTTI e quindi è legittimo richiedere l'avvio delle pratiche per la somministrazione e il pubblico spettacolo.
[color=red]SBAGLI.
Non siamo in un cosiddetto "stato di polizia" per cui possiamo IMPORRE qualcosa preventivamente.
Spiego meglio: Chiunque può pubblicizzare cosa vuole, anche se non ne ha titolo.
Se trovo una locandina con scritto TIZIO APRE IL NEGOZIO DI GIOCATTOLI in via xxx il giorno xxxxx NON POSSO sanzionarlo se non ha la scia di vicinato.. lo sanziono il giorno dell'inaugurazione perchè gli manca.

OVVIAMENTE faccio bene a chiamarlo e dirgli "Pallino .... ricordati che per aprire un negozio serve questo, questo e questo.. altrimenti sono multe ....." Ma lo faccio a titolo collaborativo!!!
IDEM per il circolo ... chiamali e consigliagli di fare meglio le pratiche e la pubblicità poi .... QUISQUE FABER FORTUNAE SUAE

[/color]

Sbaglio???
[color=red]Vedi sopra, tutto ok![/color]

riferimento id:16613

Data: 2013-11-21 12:32:40

Re:31 12

Riguardo alla pubblicità...vedi l'art. 31.3 della L. n. 383/2000.....

riferimento id:16613

Data: 2013-11-21 20:14:31

Re:31 12


Riguardo alla pubblicità...vedi l'art. 31.3 della L. n. 383/2000.....
[/quote]


LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
  Vigente al: 21-11-2013 
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                              Art. 1.
                  (Finalita' e oggetto della legge)
  1.  La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente  costituito  e  delle  sue  molteplici  attivita'  come
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove
lo  sviluppo  in  tutte  le  sue  articolazioni  territoriali,  nella
salvaguardia  della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
  2.  La  presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo
comma,  4,  secondo  comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali  e  norme  per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione  sociale  e  stabilisce  i  principi  cui  le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche'
i  criteri  cui  debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti locali nei medesimi rapporti.
  3.  La  presente  legge  ha,  altresi',  lo  scopo  di favorire il
formarsi  di  nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare
quelle  gia'  esistenti  che  rispondono  agli  obiettivi  di  cui al
presente articolo.
                              Art. 2.
                (Associazioni di promozione sociale)
  1.  Sono  considerate  associazioni  di  promozione  sociale  le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e
i  loro  coordinamenti  o  federazioni costituiti al fine di svolgere
attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalita'  di  lucro  e  nel pieno rispetto della liberta' e dignita'
degli associati.
  2.  Non  sono  considerate  associazioni di promozione sociale, ai
fini  e  per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni  sindacali,  le  associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli
associati.
  3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i
circoli  privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni    con  riferimento  alle  condizioni  economiche  e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati  o  prevedono  il  diritto  di  trasferimento,  a qualsiasi
titolo,  della  quota  associativa  o  che,  infine,  collegano,  in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni
o quote di natura patrimoniale.
                              Art. 3.
                    (Atto costitutivo e statuto)
  1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto  nel  quale  deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
  a) la denominazione;
  b) l'oggetto sociale;
  c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attivita'  non  possono,  in  nessun  caso,  essere  divisi  fra  gli
associati, anche in forme indirette;
  e)  l'obbligo  di  reinvestire  l'eventuale  avanzo  di gestione a
favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;
  f)  le  norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi di
democrazia  e  di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la  previsione  dell'elettivita'  delle  cariche  associative.  In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro
per  la solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11, puo' consentire deroghe alla presente disposizione;
  g)  i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
  h)  l'obbligo  di  redazione  di  rendiconti economico-finanziari,
nonche'  le  modalita'  di  approvazione  degli stessi da parte degli
organi statutari;
  i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
  l)  l'obbligo  di  devoluzione  del  patrimonio residuo in caso di
scioglimento,  cessazione  o estinzione, dopo la liquidazione, a fini
di utilita' sociale.
                              Art. 4.
                        (Risorse economiche)
  1.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  traggono le risorse
economiche  per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro
attivita' da:
  a) quote e contributi degli associati;
  b) eredita', donazioni e legati;
  c)  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti
o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  f)  proventi  delle  cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi,  anche  attraverso  lo  svolgimento di attivita' economiche di
natura  commerciale,  artigianale  o  agricola,  svolte  in  maniera
ausiliaria  e  sussidiaria  e  comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
  g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  h)  entrate  derivanti  da  iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  i)  altre  entrate  compatibili  con  le  finalita'  sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
  2.  Le  associazioni  di promozione sociale sono tenute per almeno
tre  anni  alla conservazione della documentazione, con l'indicazione
dei  soggetti  eroganti,  relativa  alle risorse economiche di cui al
comma  1,  lettere b), c), d), e), nonche', per le risorse economiche
di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni
liberali  se  finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.
                              Art. 5.
                      (Donazioni ed eredita')
  1.  Le  associazioni  di  promozione sociale prive di personalita'
giuridica  possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario,
lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le
loro  rendite  al  conseguimento  delle  finalita' previste dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
  2.  I  beni  pervenuti  ai  sensi  del comma 1 sono intestati alle
associazioni.  Ai  fini  delle  trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
                              Art. 6.
                          (Rappresentanza)
  1.  Le  associazioni  di promozione sociale anche non riconosciute
sono  rappresentate  in  giudizio  dai  soggetti ai quali, secondo lo
statuto, e' conferita la rappresentanza legale.
  2.  Per  le  obbligazioni  assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione  di  promozione  sociale  i terzi creditori devono far
valere  i  loro  diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e,
solo  in  via  sussidiaria,  possono  rivalersi  nei  confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale,
regionali e provinciali

                              Art. 7.
                            (Registri)
  1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  gli  affari  sociali e' istituito un registro nazionale al quale
possono  iscriversi,  ai fini dell'applicazione della presente legge,
le  associazioni  di  promozione  sociale  a  carattere  nazionale in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti
da  almeno  un  anno.  Alla  tenuta  del  registro si provvede con le
ordinarie  risorse  finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento
per gli affari sociali.
  2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono  quelle  che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed
in almeno venti province del territorio nazionale.
  3.  L'iscrizione  nel  registro  nazionale  delle  associazioni  a
carattere  nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale
e  dei  circoli  affiliati,  mantenendo  a  tali  soggetti i benefici
connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
istituiscono,  rispettivamente,  registri  su  scala  regionale  e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2,  che  svolgono  attivita',
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
                              Art. 8.
                (Disciplina del procedimento per le
            iscrizioni ai registri nazionale, regionali
                          e provinciali)
  1.  Il  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
apposito  regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
a  carattere  nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7,
comma  1,  e  la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
disciplinano  con  proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri
di  cui  all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che
svolgono  attivita'  in  ambito  regionale o provinciale nel registro
regionale  o  provinciale nonche' la periodica revisione dei registri
regionali  e  provinciali,  nel  rispetto  dei principi della legge 7
agosto  1990,  n.  241. Le regioni e le province autonome trasmettono
altresi'  annualmente  copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11.
  3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  e le leggi regionali e
provinciali  di  cui  al  comma  2 devono prevedere un termine per la
conclusione  del  procedimento  e  possono  stabilire  che,  decorso
inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
  4.  L'iscrizione  nei  registri  e'  condizione  necessaria  per
stipulare  le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla
presente  legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma
2.
                              Art. 9.
            (Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
  1.  Nei  registri  di  cui  all'articolo 7 devono risultare l'atto
costitutivo,  lo  statuto,  la  sede  dell'associazione  e  l'ambito
territoriale di attivita'.
  2.  Nei  registri devono essere iscritti altresi' le modificazioni
dell'atto  costitutivo  e dello statuto, il trasferimento della sede,
le deliberazioni di scioglimento.
                              Art. 10.
              (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
                alle iscrizioni e alle cancellazioni)

  1.  Avverso  i  provvedimenti  di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti  di  cancellazione  e'  ammesso  ricorso  in  via
amministrativa,  nel  caso  si  tratti  di  associazioni  a carattere
nazionale, al Ministro per la solidarieta' sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo  11;  nel  caso si tratti di associazioni che operano in
ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di
Bolzano,  al  presidente della giunta regionale o provinciale, previa
acquisizione  del  parere  vincolante  dell'osservatorio  regionale
previsto dall'articolo 14.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell'associazionismo

                              Art. 11.
      (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)
  1.  In  sede di prima attuazione della presente legge, con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per  la  solidarieta'  sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo,    di    seguito  denominato  "Osservatorio",
presieduto  dal  Ministro per la solidarieta' sociale, composto da 26
membri,  di  cui  10  rappresentanti  delle  associazioni a carattere
nazionale  maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a
sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
  2.  Le  associazioni  di cui al comma 1 devono essere iscritte nei
registri ai rispettivi livelli.
  3.  L'Osservatorio  elegge un vicepresidente tra i suoi componenti
di espressione delle associazioni.
  4.  L'Osservatorio  si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura
in  carica  tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati
per piu' di due mandati.
  5.  Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa
massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a
decorrere dal 2001.
  6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le
Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  un  regolamento  per
disciplinare  le  modalita'  di elezione dei membri dell'Osservatorio
nazionale  da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali.
  7.  Alle  attivita'  di  segreteria  connesse  al  funzionamento
dell'Osservatorio  si  provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
                              Art. 12.
                  (Funzionamento e attribuzioni)
  1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede
presso  il  Dipartimento  per  gli affari sociali, adotta un apposito
regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
  2.  Con  regolamento,  approvato  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  disciplinati le procedure per la gestione delle risorse
assegnate  all'Osservatorio  e  i  rapporti  tra  l'Osservatorio e il
Dipartimento per gli affari sociali.
  3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
  a)  assistenza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento    per    gli    affari    sociali,  nella  tenuta  e
nell'aggiornamento del registro nazionale;
  b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero;
  c)  pubblicazione  di  un  rapporto  biennale  sull'andamento  del
fenomeno  associativo  e  sullo  stato  di attuazione della normativa
europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
  d)  sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo  svolgimento  delle  attivita'  associative nonche' di progetti di
informatizzazione  e  di  banche  dati nei settori disciplinati dalla
presente legge;
  e)  pubblicazione  di  un  bollettino  periodico di informazione e
promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dell'associazionismo,  al fine di valorizzarne il ruolo di promozione
civile e sociale;
  f)  approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche in
collaborazione  con  gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei
registri  di  cui  all'articolo  7  per  fare  fronte  a  particolari
emergenze  sociali  e  per  favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
  g)  promozione  di  scambi di conoscenze e forme di collaborazione
fra  le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le
associazioni straniere;
  h)  organizzazione,  con  cadenza  triennale,  di  una  conferenza
nazionale  sull'associazionismo,  alla  quale  partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate;
  i)  esame  dei  messaggi  di  utilita'  sociale  redatti  dalle
associazioni  iscritte  nei  registri  di  cui  all'articolo  7, loro
determinazione  e  trasmissione  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
ministri.
  4.  Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale
delle  risorse  umane  e  strumentali  messe  a  disposizione  dal
Dipartimento per gli affari sociali.
  5.  Per  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e'  autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di
lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
                              Art. 13.
                    (Fondo per l'associazionismo)
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo,
finalizzato  a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti
di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.
  2.  Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima
di  lire  4.650  milioni  per  il  2000, 14.500 milioni per il 2001 e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
                              Art. 14.
                      (Osservatori regionali)
  1.    Le    regioni  istituiscono  osservatori  regionali  per
l'associazionismo  con  funzioni  e  modalita'  di  funzionamento  da
stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
  2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni
per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
  3.  Al  riparto  delle  risorse  di cui al comma 2 si provvede con
decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
                              Art. 15.
                    (Collaborazione dell'ISTAT)
  1.  L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' tenuto a fornire
all'Osservatorio  adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini
statistiche  a  livello  nazionale  e regionale e a collaborare nelle
medesime materie con gli osservatori regionali.
  2.  Per  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e'  autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100
milioni annue a decorrere dal 2001.
                              Art. 16.
              (Rapporti con l'Osservatorio nazionale
                        per il volontariato)
  1.  L'Osservatorio  svolge  la sua attivita' in collaborazione con
l'Osservatorio  nazionale  per il volontariato di cui all'articolo 12
della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  sulle  materie  di  comune
interesse.
  2.  L'Osservatorio  e l'Osservatorio nazionale per il volontariato
sono  convocati  in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto
la  presidenza  del  Ministro per la solidarieta' sociale o di un suo
delegato.
  3.  Per  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e'  autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere
dal 2000.
                              Art. 17.
                  (Partecipazione alla composizione
                              del CNEL)
  1.  L'Osservatorio  e l'Osservatorio nazionale per il volontariato
designano  dieci  membri  del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro  (CNEL),  scelti fra le persone indicate dalle associazioni di
promozione  sociale  e  dalle  organizzazioni  di  volontariato
maggiormente rappresentative.
  2.  L'alinea  del  comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986,  n.  936,  e'  sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale
dell'economia  e  del  lavoro  e' composto di esperti, rappresentanti
delle  associazioni  di  promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato  e  rappresentanti delle categorie produttive, in numero
di  centoventuno,  oltre  al  presidente,  secondo  la  seguente
ripartizione:".
  3.  All'articolo  2,  comma 1, della citata legge n. 936 del 1986,
dopo il numero I), e' inserito il seguente:
  "I-bis)  dieci  rappresentanti  delle  associazioni  di promozione
sociale  e  delle  organizzazioni  di  volontariato  dei  quali,
rispettivamente,  cinque  designati  dall'Osservatorio  nazionale
dell'associazionismo  e  cinque designati dall'Osservatorio nazionale
per il volontariato;".
  4.  All'articolo  4  della  citata  legge n. 936 del 1986, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e  delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle
norme  vigenti.  Le  designazioni  sono  comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri".
  5.  Per  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e'  autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di
lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati

                              Art. 18.
                    (Prestazioni degli associati)
  1.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  si  avvalgono
prevalentemente  delle attivita' prestate in forma volontaria, libera
e  gratuita  dai  propri  associati  per  il  perseguimento  dei fini
istituzionali.
  2.  Le  associazioni  possono,  inoltre,  in  caso  di particolare
necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
                              Art. 19.
                (Flessibilita' nell'orario di lavoro)
  1.  Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche in
base  alle  convenzioni  di  cui  all'articolo  30,  i lavoratori che
facciano  parte  di  associazioni  iscritte  nei  registri  di  cui
all'articolo  7  hanno  diritto  di  usufruire  delle  forme  di
flessibilita'  dell'orario  di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti  o  dagli  accordi  collettivi,  compatibilmente  con
l'organizzazione aziendale.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni

                              Art. 20.
                (Prestazioni in favore dei familiari
                          degli associati)
  1.  Le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni di servizi rese nei
confronti  dei  familiari conviventi degli associati sono equiparate,
ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
  2.  Per  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e'  autorizzata  la  spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000,
lire  5.400  milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal
2002.
                              Art. 21.
                  (Imposta sugli intrattenimenti)
  1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato,  da  ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60,  le  quote  e  i  contributi  corrisposti  alle  associazioni  di
promozione  sociale  non  concorrono  alla  formazione  della  base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
  2.  Per  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e'  autorizzata  la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e
lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
                              Art. 22.
                        (Erogazioni liberali)
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 13-bis:
  1)  al  comma  1,  relativo  alle  detrazioni di imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente:
  "i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per importo non
superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle associazioni di
promozione  sociale  iscritte  nei  registri  previsti  dalle vigenti
disposizioni  di  legge.  Si  applica  l'ultimo periodo della lettera
i-bis)";
  2)  al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli  soci  di  societa'  semplice,  afferente gli oneri sostenuti
dalla  societa'  medesima,  le  parole:  "Per  gli  oneri di cui alle
lettere  a),  g),  h),  h-bis),  i)  ed i-bis)" sono sostituite dalle
seguenti:  "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater)";
  b)  all'articolo  65,  comma  2,  relativo  agli oneri di utilita'
sociale  deducibili  ai  fini  della  determinazione  del  reddito di
impresa, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente:
  "c-octies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per importo non
superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato,  a  favore di associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge";
  c)  all'articolo  110-bis,  comma  1,  relativo alle detrazioni di
imposta  per  oneri  sostenuti  da  enti  non commerciali, le parole:
"oneri  indicati  alle  lettere  a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma  1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati  alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell'articolo 13-bis";
  d)  all'articolo  113,  comma  2-bis,  relativo alle detrazioni di
imposta  per  oneri  sostenuti  da  societa'  ed enti commerciali non
residenti,  le  parole:  "oneri  indicati  alle  lettere  a), g), h),
h-bis),  i)  ed  i-bis)  del  comma  1  dell'articolo  13-bis"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
  e)  all'articolo  114,  comma  1-bis,  relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti,
le  parole:  "oneri  indicati  alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)  del  comma  1  dell'articolo  13-bis"  sono  sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
  2.  Per  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e'  autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e
lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
                              Art. 23.
                          (Tributi locali)
  1.  Gli  enti  locali  possono deliberare riduzioni sui tributi di
propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora
non  si  trovino  in  situazioni  di  dissesto  ai  sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
                              Art. 24.
            (Accesso al credito agevolato e privilegi)
  1.  Le  provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme
per  le  cooperative  e  i loro consorzi sono estese, senza ulteriori
oneri  per  lo  Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle
organizzazioni  di volontariato iscritte nei rispettivi registri che,
nell'ambito  delle  convenzioni  di  cui  all'articolo  30,  abbiano
ottenuto  l'approvazione di uno o piu' progetti di opere e di servizi
di interesse pubblico inerenti alle finalita' istituzionali.
  2.  I  crediti  delle  associazioni  di  promozione  sociale per i
corrispettivi  dei  servizi  prestati e per le cessioni di beni hanno
privilegio  generale  sui  beni  mobili  del  debitore  ai  sensi
dell'articolo 2751-bis del codice civile.
  3.  I  crediti  di  cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei
privilegi,  subito  dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile.
                              Art. 25.
                  (Messaggi di utilita' sociale)
  1.  Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  trasmette  alla  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo i messaggi di
utilita' sociale ricevuti dall'Osservatorio.
  2.  All'articolo  6,  primo  comma, della legge 14 aprile 1975, n.
103,  dopo  le  parole:  "alle  associazioni  nazionali del movimento
cooperativo  giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti:
"alle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri
nazionale e regionali,".
                              Art. 26.
                (Diritto all'informazione ed accesso
                    ai documenti amministrativi)
  1.  Alle  associazioni  di  promozione  sociale e' riconosciuto il
diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi di cui all'articolo
22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  sono  considerate  situazioni
giuridicamente  rilevanti  quelle  attinenti  al  perseguimento degli
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
                              Art. 27.
            (Tutela degli interessi sociali e collettivi)
  1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
  a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei
  giudizi    promossi    da    terzi,    a  tutela  dell'interesse
  dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento
dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti
le finalita' generali perseguite dall'associazione;
  c)  a  ricorrere  in  sede  di  giurisdizione  amministrativa  per
l'annullamento  di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi
relativi alle finalita' di cui alla lettera b).
  2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi'
ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo
9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 28.
                (Accesso al Fondo sociale europeo)
  1.  Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  promuove  ogni  iniziativa  per favorire
l'accesso  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
organizzazioni  di  volontariato  ai  finanziamenti del Fondo sociale
europeo  per  progetti  finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali,  nonche',  in  collaborazione con la Commissione delle
Comunita'  europee,  per  facilitare  l'accesso  ai  finanziamenti
comunitari,  inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e
i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
                              Art. 29.
                          (Norme regionali
  e delle province autonome)
  1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  concorrono  alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell'associazionismo    di  promozione  sociale,  salvaguardandone
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
                              Art. 30.
                            (Convenzioni)
  1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  le  province,  i  comuni  e gli altri enti pubblici possono
stipulare  convenzioni  con  le  associazioni  di promozione sociale,
iscritte  da  almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per
lo svolgimento delle attivita' previste dallo statuto verso terzi.
  2.  Le  convenzioni  devono  contenere  disposizioni  dirette  a
garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a svolgere con
continuita'  le  attivita' stabilite dalle convenzioni stesse. Devono
inoltre  prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
  3.  Le  associazioni  di promozione sociale che svolgono attivita'
mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano
tale  attivita'  contro  gli  infortuni e le malattie connessi con lo
svolgimento  dell'attivita'  stessa,  nonche'  per la responsabilita'
civile verso terzi.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta' sociale, di
concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati  con  polizze  anche  numeriche  o  collettive  e  sono
disciplinati i relativi controlli.
  5.  La  copertura  assicurativa  di  cui  al  comma  3 e' elemento
essenziale  della  convenzione  e  gli  oneri  relativi sono a carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
  6.  Le  prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle
convenzioni  stipulate  o  rinnovate  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 31.
              (Strutture e autorizzazioni temporanee
                    per manifestazioni pubbliche)
  1.  Le  amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e
militari,  e  quelle  regionali,  provinciali  e  comunali  possono
prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili
e  immobili  per  manifestazioni  e  iniziative  temporanee  delle
associazioni  di  promozione  sociale  e  delle  organizzazioni  di
volontariato  previste  dalla  legge  11  agosto  1991,  n.  266, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
  2.  Alle  associazioni  di  promozione  sociale,  in  occasione di
particolari  eventi  o  manifestazioni,  il  sindaco  puo'  concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
in  deroga  ai  criteri  e  parametri di cui all'articolo 3, comma 4,
della  legge  25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide
soltanto  per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni
e  per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla
condizione  che  l'addetto  alla  somministrazione  sia  iscritto  al
registro degli esercenti commerciali.
  3.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  sono autorizzate ad
esercitare  attivita'  turistiche e ricettive per i propri associati.
Per  tali  attivita'  le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative  secondo  la  normativa  vigente.  Possono,  inoltre,
promuovere  e  pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi
di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate
ai propri associati.
                              Art. 32.
                    (Strutture per lo svolgimento
                      delle attivita' sociali)
  1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere
in  comodato  beni  mobili  ed  immobili  di  loro  proprieta',  non
utilizzati  per  fini  istituzionali, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto  1991,  n.  266,  per  lo  svolgimento  delle  loro  attivita'
istituzionali.
  2.  All'articolo  1,  comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
  "b-bis)  ad  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei
registri nazionale e regionali;".
  3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dopo  le  parole:  "senza  fini di lucro," sono inserite le seguenti:
"nonche'  ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale  e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente  comma e' autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.
  4.  La  sede  delle associazioni di promozione sociale ed i locali
nei  quali  si  svolgono  le  relative attivita' sono compatibili con
tutte  le  destinazioni  d'uso  omogenee  previste  dal  decreto  del
Ministro  per  i  lavori  pubblici  2  aprile  1968, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica.
  5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero,  di  restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza  e  di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative  attrezzature  e  per  la  loro gestione, le associazioni di
promozione  sociale  sono  ammesse  ad  usufruire,  nei  limiti delle
risorse  finanziarie  disponibili,  di  tutte  le  facilitazioni  o
agevolazioni  previste  per  i  privati,  in  particolare  per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

                              Art. 33.
                      (Copertura finanziaria)
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire
98.962  milioni  per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere
dall'anno  2002,  si  provvede  mediante riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 2000, allo
scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire 10.000 milioni per
l'anno  2000,  lire  90.762  milioni  per  l'anno  2001 e lire 67.762
milioni  a  decorrere  dall'anno  2002,  l'accantonamento relativo al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e  quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a
decorrere  dall'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al Ministero
dell'ambiente.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 7 dicembre 2000
                              CIAMPI
                        Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: Fassino

riferimento id:16613

Data: 2013-11-22 08:33:09

Re:31 12

Quindi le aps non possono fare pubblicità indiscriminata come se fossero un qualsiasi ristorante o locale per l'ultimo dell'anno.

La prima volta che accedo all'associazione, mi viene fatta una tessera e pago un tot. Ogni volta che accedo pago un contributo (per l'utilizzo dei gonfiabili), se consumo pago ovviamente la bibita e le patatine...
Sulla natura di questo contributo ho qualche dubbio...!

riferimento id:16613

Data: 2013-11-25 19:09:52

Re:31 12


Quindi le aps non possono fare pubblicità indiscriminata come se fossero un qualsiasi ristorante o locale per l'ultimo dell'anno.

La prima volta che accedo all'associazione, mi viene fatta una tessera e pago un tot. Ogni volta che accedo pago un contributo (per l'utilizzo dei gonfiabili), se consumo pago ovviamente la bibita e le patatine...
Sulla natura di questo contributo ho qualche dubbio...!
[/quote]

Importante è che LA PRIMA VOLTA io faccio la tessera ma NON FRUISCO del servizio. La fruizione è differita, altrimenti si configura come un esercizio al pubblico.
Non vedo problemi, una volta tesserato, che possa pagare un tot per servizi aggiuntivi FACOLTATIVI.

riferimento id:16613
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