I circoli privati possono organizzare eventi con spettacolo e somministrazione aperti ad un pubblico generico.
In questi casi la somministrazione può avvenire anche nei confronti dei NON SOCI. Esatto? Fatta salva la presentazione di scia temporanea e notifica sanitaria + scia pubb. spettacolo + deroga rumori.
I circoli possono pubblicizzare l'evento con manifesti e locandine affissi in esercizi pubblici?
Se l'evento è riservato solo ai SOCI, devono specificarlo nelle locandine?
Se l'evento NON è riservato ai soli soci e nelle locandine non è indicato niente, significa che l'evento è aperto a TUTTI e quindi è legittimo richiedere l'avvio delle pratiche per la somministrazione e il pubblico spettacolo. Sbaglio???
Grazie!
I circoli privati possono organizzare eventi con spettacolo e somministrazione aperti ad un pubblico generico.
In questi casi la somministrazione può avvenire anche nei confronti dei NON SOCI. Esatto? Fatta salva la presentazione di scia temporanea e notifica sanitaria + scia pubb. spettacolo + deroga rumori.
[color=red]CORRETTO!!!!!!!!!!!
Secondo me parlare di deroga ai rumori per capodanno!?!?!?!?!?
Se non si fa casino a capodanno quando lo si fa??????
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I circoli possono pubblicizzare l'evento con manifesti e locandine affissi in esercizi pubblici?
[color=red]Certo[/color]
Se l'evento è riservato solo ai SOCI, devono specificarlo nelle locandine?
[color=red]Non occorre ma meglio![/color]
Se l'evento NON è riservato ai soli soci e nelle locandine non è indicato niente, significa che l'evento è aperto a TUTTI e quindi è legittimo richiedere l'avvio delle pratiche per la somministrazione e il pubblico spettacolo.
[color=red]SBAGLI.
Non siamo in un cosiddetto "stato di polizia" per cui possiamo IMPORRE qualcosa preventivamente.
Spiego meglio: Chiunque può pubblicizzare cosa vuole, anche se non ne ha titolo.
Se trovo una locandina con scritto TIZIO APRE IL NEGOZIO DI GIOCATTOLI in via xxx il giorno xxxxx NON POSSO sanzionarlo se non ha la scia di vicinato.. lo sanziono il giorno dell'inaugurazione perchè gli manca.
OVVIAMENTE faccio bene a chiamarlo e dirgli "Pallino .... ricordati che per aprire un negozio serve questo, questo e questo.. altrimenti sono multe ....." Ma lo faccio a titolo collaborativo!!!
IDEM per il circolo ... chiamali e consigliagli di fare meglio le pratiche e la pubblicità poi .... QUISQUE FABER FORTUNAE SUAE
[/color]
Sbaglio???
[color=red]Vedi sopra, tutto ok![/color]
Riguardo alla pubblicità...vedi l'art. 31.3 della L. n. 383/2000.....
riferimento id:16613
Riguardo alla pubblicità...vedi l'art. 31.3 della L. n. 383/2000.....
[/quote]
LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Vigente al: 21-11-2013
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo
liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove
lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale
al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale
e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo
comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche'
i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresi', lo scopo di favorire il
formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare
quelle gia' esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al
presente articolo.
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e
i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere
attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita'
degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai
fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli
associati.
3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni
o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a
favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettivita' delle cariche associative. In
relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro
per la solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11, puo' consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli
organi statutari;
i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini
di utilita' sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse
economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro
attivita' da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredita', donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti
o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalita' sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno
tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione
dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al
comma 1, lettere b), c), d), e), nonche', per le risorse economiche
di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredita')
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalita'
giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario,
lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le
loro rendite al conseguimento delle finalita' previste dall'atto
costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle
associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute
sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo
statuto, e' conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far
valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e,
solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale
possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti
da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento
per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si
intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed
in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a
carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale
e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici
connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attivita',
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione
dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni
a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7,
comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri
di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che
svolgono attivita' in ambito regionale o provinciale nel registro
regionale o provinciale nonche' la periodica revisione dei registri
regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono
altresi' annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e
provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri e' condizione necessaria per
stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma
2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto
costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito
territoriale di attivita'.
2. Nei registri devono essere iscritti altresi' le modificazioni
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede,
le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere
nazionale, al Ministro per la solidarieta' sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in
ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa
acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale
previsto dall'articolo 14.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell'associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la solidarieta' sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio",
presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale, composto da 26
membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere
nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a
sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei
registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti
di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura
in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati
per piu' di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa
massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a
decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per
disciplinare le modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio
nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attivita' di segreteria connesse al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie,
umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede
presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito
regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse
assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il
Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
nell'aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa
europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo svolgimento delle attivita' associative nonche' di progetti di
informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla
presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e
promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione
civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari
emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione
fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le
associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza
nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti
istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilita' sociale redatti dalle
associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro
determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale
delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal
Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di
lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 13.
(Fondo per l'associazionismo)
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti
di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima
di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per
l'associazionismo con funzioni e modalita' di funzionamento da
stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni
per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dell'ISTAT)
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' tenuto a fornire
all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini
statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle
medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100
milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16.
(Rapporti con l'Osservatorio nazionale
per il volontariato)
1. L'Osservatorio svolge la sua attivita' in collaborazione con
l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12
della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune
interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato
sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto
la presidenza del Ministro per la solidarieta' sociale o di un suo
delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere
dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione
del CNEL)
1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato
designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di
promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e' composto di esperti, rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero
di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:".
3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986,
dopo il numero I), e' inserito il seguente:
"I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali,
rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale
per il volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale
e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle
norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri".
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di
lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono
prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera
e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare
necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilita' nell'orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche in
base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che
facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei
confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate,
ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000,
lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal
2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di
promozione sociale non concorrono alla formazione della base
imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e
lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente:
"i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera
i-bis)";
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai
singoli soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla societa' medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater)";
b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita'
sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di
impresa, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge";
c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non
residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di
imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e
lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di
propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora
non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme
per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori
oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che,
nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano
ottenuto l'approvazione di uno o piu' progetti di opere e di servizi
di interesse pubblico inerenti alle finalita' istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i
corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi
dell'articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei
privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo
comma dell'articolo 2777 del codice civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilita' sociale)
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di
utilita' sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n.
103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti:
"alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,".
Art. 26.
(Diritto all'informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto il
diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo
22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei
giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse
dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento
dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti
le finalita' generali perseguite dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi
relativi alle finalita' di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi'
ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo
9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome
di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire
l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale
europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, nonche', in collaborazione con la Commissione delle
Comunita' europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti
comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e
i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29.
(Norme regionali
e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo
dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per
lo svolgimento delle attivita' previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuita' le attivita' stabilite dalle convenzioni stesse. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attivita'
mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano
tale attivita' contro gli infortuni e le malattie connessi con lo
svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita'
civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono
disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 e' elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle
convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e
militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono
prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili
e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di
particolari eventi o manifestazioni, il sindaco puo' concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide
soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni
e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla
condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al
registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad
esercitare attivita' turistiche e ricettive per i propri associati.
Per tali attivita' le associazioni sono tenute a stipulare polizze
assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi
di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate
ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento
delle attivita' sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere
in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non
utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attivita'
istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali;".
3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti:
"nonche' ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali
nei quali si svolgono le relative attivita' sono compatibili con
tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire
98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per
l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762
milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a
decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Quindi le aps non possono fare pubblicità indiscriminata come se fossero un qualsiasi ristorante o locale per l'ultimo dell'anno.
La prima volta che accedo all'associazione, mi viene fatta una tessera e pago un tot. Ogni volta che accedo pago un contributo (per l'utilizzo dei gonfiabili), se consumo pago ovviamente la bibita e le patatine...
Sulla natura di questo contributo ho qualche dubbio...!
Quindi le aps non possono fare pubblicità indiscriminata come se fossero un qualsiasi ristorante o locale per l'ultimo dell'anno.
La prima volta che accedo all'associazione, mi viene fatta una tessera e pago un tot. Ogni volta che accedo pago un contributo (per l'utilizzo dei gonfiabili), se consumo pago ovviamente la bibita e le patatine...
Sulla natura di questo contributo ho qualche dubbio...!
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Importante è che LA PRIMA VOLTA io faccio la tessera ma NON FRUISCO del servizio. La fruizione è differita, altrimenti si configura come un esercizio al pubblico.
Non vedo problemi, una volta tesserato, che possa pagare un tot per servizi aggiuntivi FACOLTATIVI.