Data: 2013-11-19 16:49:46

Apertura attività di massaggi bio naturali.

Il Suap ha ricevuto la Scia per l'apertura di una attività descritta come "massaggi bio naturali"
Considerato che l'art. 3, comma 4, della L.R. Lombardia n. 3/2012 è stata dichiarata non costituzionale con sentenza 20 del 23/5/2013 e, quindi, conseguentemente anche il decreto D.d.u.o. del 31/1/2013 n. 646 dovrebbe essere privo di alcun valore, come si deve comportare il Suap nel caso di ricezione di una SCIA per l'apertura di una attività in "discipline bio naturali"? La deve considerare una attività svolta in libera professione e, quindi, deve essere respinta ? Sarà, pertanto, sufficiente l'iscrizione al Registro delle Imprese ?
Grazie e saluti.

riferimento id:16605

Data: 2013-11-20 07:56:42

Re:Apertura attività di massaggi bio naturali.

Le discipline bionaturali sono soggette alla l.r. 2/2005 la quale NON prevede l'obbligo di possedere specifici requisiti professionali, ma auspica (quindi non è vincolante) l'iscrizione al registro regionale.

Quindi la SCIA a mio avviso è ricevibile e va inviata agli organi di vigilanza (in particolare all'ASL).

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