Quest’oggi presso il nostro comune è fallita una farmacia rurale, il curatore fallimentare è venuto presso il nostro ufficio per presentarsi e colloquiare con il sindaco ed il responsabile ASL al fine di addivenire in breve tempo ad una giusta conclusione prospettando 2 punti:
1) gestore della farmacia il curatore, l’addetto alla vendita il farmacista che attualmente è fallito
2) affitto della farmacia.
Per quello che presuppongo di aver capito né l’una e né l’atra situazione sono idonee legalmente parlando soprattutto la prima per l’art. 113 del T.U. leggi sanitarie, la mia domanda è questa: il Comune cosa deve fare affinché la popolazione non rimanga sguarnita da questo servizio?
Ho comunicato con un altro Ente che ha avuto a maggio la mia stessa situazione, ma essendo situato in una Regione a statuto speciale la legislazione un bel po’ differente, e chi gestisce tutto è l’ASL e la procedura che utilizzata è la seguente:
il curatore fallimentare ha messo in vendita la farmacia e l’Asl in accordo con lo stesso curatore, affinché il comune non fosse sprovvisto di tale servizio ha messo all’asta l’affitto d’azienda facendo un bando e dando così in gestione provvisoria la farmacia fino alla vendita dell’attività, ha venduto all’affittuario tutti i farmaci e gli ha dato un diritto prelazione relativamente alla vendita della farmacia. E’ corretta questa procedura? Noi possiamo utilizzare la stessa procedura o dobbiamo chiudere e il servizio?
Altra domanda: qualora la sede della farmacia, causa fallimento o quant’altro non fosse più idonea il Comune cosa dovrà fare? Qualora dovessi mettere a bando la farmacia la sede la debbo stabilire prima o metto a disposizione delle sedi che l’ASL ritiene adeguate e che in futuro titolare della farmacia sceglierà?
Grazie di tutto l’aiuto che potrete darmi.
Articolo 129 Rd 1265/1934: In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. [b]Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a)[/b] (NdR: La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica … per la [u]dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva[/u] secondo l'art. 841 del codice di commercio), [b]per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito[/b], la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Legge 16 marzo 1990, n. 48 (“Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane”), articolo 1 comma 2: “Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.”.
Procedure: qui sotto alcuni link di bandi per la cessione di farmacie fallite.
http://www.fofi.it/ordinebg/doc/documento1915417.pdf
http://www.farmacistimatera.it/8587%20All%201.pdf
http://www.ordinefarmate.it/attachments/256_7685%20-%20All.%201.pdf
http://www.fofi.it/ordinebg/doc/documento2335897.pdf
Sede: se esiste un contratto di locazione, è inseribile nel bando.