Data: 2013-11-18 19:56:27

SUPERFICIE UTILE LORDA

Il piano casa Lazio indica come possibilità di raccordo tra la superficie ed il volume la formula Volume / 3,20 = SUL ( superficie utile lorda)
Ciò è basato sulla applicazione dell'art 3 del DM 1444/68 1 abitante = mq 25 ( superficie lorda abitabile ) pari a 80 mc vuoto per pieno
l'altezza corrisponte all'area di 25 mq è 3,20 ( 80 / 3,2 = 25)
poichè l'altezza abitabile generalmente è di mt 2,70 + 0,30 solaio = 3,00, il surplus a cosa è imputabile?
La domanda per quanto possa apparire strana non è priva di senso, i 25 mq ad abitante sono considerati al netto di scale, ascensori, androni d'ingresso , balconi e tamponature?
Parrebbe di si visto che non si abitano i muri.
Ai fini insediativi ( determinazione dell'abitante insediato) tutto resterebbe inalterato e non vi sarebbe variazione nella dotazione di standards,
Esistono chiari riferimenti su questo tema?
Grazie.

riferimento id:16589

Data: 2013-11-22 07:09:04

Re:SUPERFICIE UTILE LORDA

La domanda è lecita, ma si tratta più semplicemente di standard fissati dalla legge, assumendo un valore arbitrario di altezza leggermente superiore al minimo.
Per il resto, la superficie utile lorda è definita a livello generico dalla normativa, ma più compiutamente dal regolamento edilizio del singolo Comune.
Ad esempio, ti riporto quello del Comune di Roma:

Superficie utile lorda (SUL): misura in mq la somma delle superfici lorde dell’Unità edilizia, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d’uso. Dal computo della SUL sono escluse le seguenti superfici:
a) vani corsa degli ascensori, vani scala, androni, in misura non eccedente la Superficie coperta dell’Unità edilizia;
b) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dall’estradosso del solaio di copertura;
c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra;
d) locali completamente interrati o emergenti non oltre m. 0,80 fuori terra, misurati fino all’intradosso del solaio, se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o immobiliari (locali tecnici, cantine, depositi, autorimesse, parcheggi);
e) parcheggi privati coperti, anche localizzati fuori terra, in misura non eccedente lo standard minimo stabilito ai sensi dell’art. 7, comma 1;
f) locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura ed estradosso del solaio dell’ultimo livello di calpestio, per le parti di altezza utile inferiore a m. 1,80;
g) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore;
h) serre captanti, torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico ed idrico; tali ulteriori spazi e gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono individuati in sede regolamentare o in sede di definizione degli strumenti di intervento indiretto.
Le superfici di cui alle lett. a), b) ed f), sommate tra loro, non devono superare il 20% dell’intera SUL; le superfici per cantine o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL delle unità residenziali cui sono asservite, fatta salva la possibilità di realizzare comunque per tali usi accessori la dimensione di 8 mq; diverse percentuali o valori assoluti possono essere stabiliti in sede regolamentare, anche in ragione della specialità delle destinazioni d’uso e dei caratteri tipologici degli edifici.

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