Passaggio da ALBERGO a CAV - la destinazione turistico-ricettiva non ostacola
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 17 ottobre 2013 n. 515
FATTO
I ricorrenti avevano acquistato un alloggio sulla base della legge regionale n. 6 del 2003, in presenza di tutti i requisiti di legge, tra cui non rientrava la destinazione della zona. Trasferivano poi la propria residenza nell'alloggio acquistato.
La Regione poi ha disposto in autotutela la revoca dei contributi già concessi, sulla base della circostanza che la zona aveva una destinazione turistico ricettiva.
In via di diritto deduce la violazione dell’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2003 e del relativo regolamento di esecuzione. La parte ricorrente invero possiede i requisiti di legge per ottenere il contributo, per cui non vi è alcun potere dell'amministrazione di negare o revocare a il contributo stesso. Tra detti requisiti rileva il fatto che l'alloggio fosse destinato alla prima casa, mentre risulta irrilevante la destinazione urbanistica della zona dell'alloggio stesso, in ogni caso accatastato in categoria A 2 “civile abitazione”.
Resiste in giudizio la regione la quale ricostruisce il quadro normativo di riferimento che implica la destinazione d'uso residenziale dell'alloggio, finalità precipua della legge regionale, contraddetta dalla destinazione turistica dell'alloggio in questione.
Tutte le parti hanno ulteriormente ribadito in apposite memorie e repliche le rispettive posizioni.
Nel corso della pubblica udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata inviata in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è in via principale il provvedimento di archiviazione della domanda di erogazione del contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione ex lr 6 del 2003.
Questo Collegio non trova ragioni per discostarsi da quanto già deciso in analoghi ricorsi.
La questione giuridica cardine della presente controversia riguarda i requisiti per usufruire dei contributi per l'edilizia agevolata ai sensi della legge regionale n. 6 del 7 marzo 2003, vale a dire se tra tali requisiti vi sia o meno la destinazione residenziale dell'alloggio.
Va premesso che nel caso parte ricorrente aveva acquisito un alloggio che possedeva i requisiti di dimensione e di tipologia non di lusso previsti per usufruire dei contributi regionali; peraltro tale alloggio è risultato frutto di una precedente ristrutturazione di un edificio già adibito ad albergo in una zona in cui la destinazione urbanistica comunale era ricettivo - turistica, destinazione questa mai modificata nel tempo.
Risulta pacifico in causa che parte ricorrente avesse tutti i requisiti soggettivi per usufruire del contributo regionale e che avesse trasferito la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contributo regionale. L’abitazione a sua volta presentava le caratteristiche oggettive previste dalla normativa regionale, tant'è che veniva classificata come appartenente alla categoria catastale A 2 corrispondente ad abitazione civile non di lusso.
Va poi aggiunto come la motivazione della Regione per revocare e non concedere il contributo riguarda sostanzialmente la finalità precipua della normativa, intesa ad agevolare l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale, che verrebbe contraddetta dalla destinazione turistico - ricettiva dell'alloggio, a sua volta derivante dalla destinazione della zona in cui esso si colloca.
Questo collegio osserva innanzitutto come lo scopo della normativa regionale non sia tanto quello di agevolare la costruzione e acquisto di un alloggio di tipologia residenziale, quanto quello di consentire ai cittadini, non particolarmente abbienti e aventi requisiti di reddito particolari, di acquisire in proprietà un alloggio adeguato di categoria non di lusso, in sostanza di favorire l'acquisto in proprietà della prima casa.
Solo in tale quadro si spiegano da un lato il requisito di non possedere altro alloggio adeguato e d’altro lato l'obbligo di risiedere e permanere nell'alloggio per un certo numero di anni e di non affittarlo o alienarlo.
La finalità di agevolare la costruzione di alloggi di edilizia residenziale, pur presente nella norma, risulta comunque ad avviso di questo collegio secondaria e recessiva rispetto allo scopo di dare un alloggio adeguato a chi non lo possiede e non potrebbe permetterselo senza il contributo della regione. In ogni caso, nella fattispecie che ne occupa, l'alloggio era stato costruito con altre finalità ed era frutto comunque di una ristrutturazione successiva, quando la destinazione alberghiera originaria era già venuta meno.
Del resto, che anche in zona turistica sia ammissibile l'utilizzo in via esclusiva e residenziale di un alloggio, sia pure a destinazione turistica, a titolo di abitazione ordinaria discende espressamente dall'articolo 85 comma 1 bis della legge regionale 2 del 2002.
Su tale aspetto la difesa della regione osserva come il comma citato sia stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 37 della legge regionale 17 del 2010, in un momento quindi successivo rispetto alla concessione del contributo. Il ragionamento regionale, ancorché suggestivo, prova troppo, da un lato in quanto la norma assume un valore chiaramente interpretativo della precedente normativa che nulla affermava in materia e d'altro lato in quanto codifica un dato già desumibile dall'intera precedente disciplina sull'edilizia residenziale, che, privilegiando lo scopo di dotare di alloggi in proprietà le famiglie che ne fossero prive, risultava indifferente alla destinazione urbanistica dell'alloggio stesso, posto che avesse le caratteristiche oggettive previste.
Non è quindi solo il dato letterale della norma regionale, che non pone affatto tra i requisiti dell'alloggio oggetto di contributo la sua destinazione urbanistica, a indurre questo collegio ad accogliere il ricorso, ma altresì la finalità principale della stessa normativa regionale, prevalente su altre finalità secondarie e quindi recessive rispetto a quella sopra indicata.
A ben vedere e per mero scrupolo di completezza va osservato come la finalità turistica di un alloggio stabilita dagli strumenti urbanistici viene in gran parte meno quando, come nel caso in esame, si passa dalla destinazione alberghiera alla destinazione genericamente turistico ricettiva (case per vacanze), soprattutto in una zona come quella in cui risultano ubicati gli alloggi in questione, amena ma lontana da spiagge o siti montuosi, per cui appare alquanto improbabile un permanere di una destinazione turistica. In via di fatto la destinazione turistica nel caso è venuta meno prima con l’autorizzazione edilizia comunale alla ristrutturazione dell’alloggio e successivamente con la concessione del certificato di residenza permanente agli interessati.
Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, laddove le spese di giudizio - secondo la regola codicistica – fanno carico alla sola Regione, che ha dato causa alla revoca impugnata e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Condanna la Regione al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in complessivi € 4000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Oria Settesoldi, Consigliere