Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4687, del 24 settembre 2013
Ambiente in genere.Legittimità ordine di chiusura di allevamento suinicolo.
L’originaria localizzazione dell’allevamento (va ricordato, industria insalubre di prima classe, in base, da ultimo, all’elenco allegato al d.m. 5 settembre 1994, attuativo dell’art. 216 del T.U.LL.SS.) in zona agricola non esentava il ricorrente, ai sensi dell’art. 216, cit., dal tenere l’azienda “isolata nella campagna” e comunque “lontana dalle abitazioni”. E’ stato infatti affermato che, in base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall’art. 32 del d.P.R. 616/1977 e dall’art. 32, comma 3, della legge 833/1978), spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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