Data: 2013-11-18 19:08:51

Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento
ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale degli enti locali. Responsabile del procedimento.
Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di nominare un dipendente di categoria C, non titolare di P.O., quale responsabile del procedimento con firma di atti esterni (ad es., accertamenti).
La questione posta dall'Ente, riferita al responsabile del procedimento, va esaminata considerando la disciplina generale del procedimento amministrativo, così come dettata dalla l. 241/1990.
L'art. 5, comma 1 (Responsabile del procedimento), della predetta legge dispone che 'Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale'.
Il comma successivo stabilisce che, fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla singola unità organizzativa competente.
Ciò significa che di norma il responsabile del procedimento coincide con il dirigente di ciascuna unità organizzativa o con il funzionario preposto all'ufficio stesso, che assume la veste di responsabile di tutti i procedimenti, a partire dal loro impulso fino alla loro conclusione.
La sua competenza in merito all'adozione del provvedimento finale discende, in primis, dalla posizione giuridica e professionale di dirigente di una pubblica amministrazione (e, per analogia, dalla titolarità di posizione organizzativa nelle amministrazioni locali prive di posizioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 40 e successivi del CCRL del 07.12.2006), al quale, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 107, comma 2 e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, è attribuita espressamente la competenza all'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nell'ambito del suo potere di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
Pertanto, il dirigente/titolare di posizione organizzativa preposto alla direzione di una unità organizzativa cessa dalla posizione di responsabile del procedimento nel momento in cui assegna il singolo procedimento ad altro dipendente addetto alla medesima struttura.
In tal caso, su questo soggetto nominato responsabile del procedimento vengono ad incentrarsi una serie di attribuzioni ampiamente descritte all'art. 6 della L. 241/1990, connesse all'impulso, agli avvisi, all'istruttoria, alla comunicazione del provvedimento e, soltanto quando ne abbia la competenza, all'adozione del provvedimento finale.
Infatti, per quanto concerne, nello specifico, il problema della competenza all'emanazione del provvedimento finale, la questione non può essere trattata separatamente dalla verifica della posizione giuridica e professionale del soggetto cui è affidata la rappresentanza esterna della pubblica amministrazione.
La necessità di tale verifica è resa evidente dalla combinazione della previsione di cui all'art. 5, comma 1, della l. 241/1990 richiamato, che prevede eventualmente l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento, e della previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), della medesima legge, che prescrive che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale 'ove ne abbia la competenza', ovvero, in caso contrario, impone la trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.
In virtù del disposto dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001, solo i dirigenti (o figure equiparate come i titolari di posizione organizzativa) possono impegnare l'amministrazione verso l'esterno, per cui non sarà possibile attribuire il potere di gestione se non ai responsabili formalmente incaricati.
Un autorevole parere del Consiglio di Stato [1] chiarisce la portata della figura del responsabile del procedimento, evidenziando che l'attribuzione di tali funzioni implica l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento, rimanendo 'solo eventuale' l'adozione del provvedimento finale, che resta, invece, attribuzione propria del dirigente/titolare di posizione organizzativa.
Ne consegue pertanto che le funzioni di responsabile del procedimento sono organizzative e propulsive e non hanno necessariamente natura dirigenziale.
Si ha conferma di un tanto anche esaminando le declaratorie riportate all'allegato A del CCRL del 07.12.2006, riferite alle categorie di inquadramento professionale C e D.
Nell'elencare le mansioni peculiari di dette categorie, si è evidenziato espressamente che vi rientra anche la possibilità di firma di atti finali, in quanto attribuita e relativa alle mansioni di competenza, laddove non aventi, però, contenuti espressivi di volontà con effetti esterni.
Dal quadro complessivo sopra delineato, emerge quali siano le rispettive competenze attribuite ed esercitabili da parte del responsabile del procedimento e da parte del dirigente/titolare di posizione organizzativa. In particolare, si sottolinea che rientra nella competenza esclusiva del dirigente/titolare di posizione organizzativa l'adozione e la conseguente firma di tutti gli atti finali, espressivi di volontà verso l'esterno (provvedimenti di autorizzazione, accertamenti, ecc.).
---------------
[1] Cfr. Sez. I, n. 304 del 03.03.2004 (06.11.2013 - link a www.regione.fvg.it).
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?__element=foot&txtidpareri=41591

riferimento id:16561

Data: 2013-11-19 08:36:25

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

Perdonate la mia ignoranza in materia!! Nel Comune presso il quale lavoro sono state attribuite responsabilità del procedimento (senza la firma del provvedimento finale) ad alcuni dipendenti di categoria C e alcuni di categoria D (anche alla sottoscritta, cat. D1) senza che queste percepiscano alcuna indennità, con la banale scusa che il fondo per trattamento accessorio è insufficiente!!!
Mi domando, pertanto, se è lecita una attribuzione del genere e se non è, invece, una manifesta illegittimità e disparità di trattamento, in considerazione del fatto che la sottoscritta, insieme a molti altri dipendenti, si assume una responsabilità del procedimento che altri dipendenti non hanno, percependo in sostanza il medesimo emolumento a fine mese!!
Ringrazio anticipatamente.

riferimento id:16561

Data: 2013-11-20 05:14:57

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento


Perdonate la mia ignoranza in materia!! Nel Comune presso il quale lavoro sono state attribuite responsabilità del procedimento (senza la firma del provvedimento finale) ad alcuni dipendenti di categoria C e alcuni di categoria D (anche alla sottoscritta, cat. D1) senza che queste percepiscano alcuna indennità, con la banale scusa che il fondo per trattamento accessorio è insufficiente!!!
Mi domando, pertanto, se è lecita una attribuzione del genere e se non è, invece, una manifesta illegittimità e disparità di trattamento, in considerazione del fatto che la sottoscritta, insieme a molti altri dipendenti, si assume una responsabilità del procedimento che altri dipendenti non hanno, percependo in sostanza il medesimo emolumento a fine mese!!
Ringrazio anticipatamente.
[/quote]

Ciao,
purtroppo il termine "responsabile del procedimento" è equivoco e sembra ad alludere a maggiori responsabilità.
Invece la qualità di responsabile del procedimento allude ai maggiori "poteri" interni al procedimento (come detto nella sentenza) che la legge 241/1990 riconosce a colui a cui sono affidati procedimenti da gestire (come hai letto sia di categoria C che, a maggior ragione, di categoria D).
Tale attribuzione non necessita in alcun modo di una indennità aggiuntiva.
E ciò non determina alcuna disparità di trattamento. Non tutti i dipendenti sono uguali.

Ci sono dipendenti di cui il dirigente si fida ed ai quali affida la responsabilità del procedimento ed altri di cui non si fida a cui non dà tali compiti.
Lo strumento per "compensare" non solo moralmente tali dipendenti è nella valutazione finale e nella ripartizione del premio di produttività.
Indennità aggiuntive POSSONO essere previste dalla contrattazione decentrata e possono essere assegnate .... ma POSSONO e nei limiti del fondo.

BUON LAVORO!

riferimento id:16561

Data: 2013-11-20 10:56:00

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

Mi rendo perfettamente conto... ma nel momento in cui non viene riconosciuto alcunché, nemmeno di produttività o, ancora, la produttività viene distribuita "a pioggia" tra tutti i dipendenti dell'Ente, a me non pare giusto e diviene,- sempre a mio avviso,- una disparità di trattamento ed una ingiustizia manifesta, tale da giustificare, eventualmente, anche un rifiuto da parte del dipendente che è investito della predetta responsabilità!!
Forse mi sbaglio anzi, di sicuro, ma di certo la cosa è piuttosto strana!!!

riferimento id:16561

Data: 2013-11-21 05:18:32

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento


Mi rendo perfettamente conto... ma nel momento in cui non viene riconosciuto alcunché, nemmeno di produttività o, ancora, la produttività viene distribuita "a pioggia" tra tutti i dipendenti dell'Ente, a me non pare giusto e diviene,- sempre a mio avviso,- una disparità di trattamento ed una ingiustizia manifesta, tale da giustificare, eventualmente, anche un rifiuto da parte del dipendente che è investito della predetta responsabilità!!
Forse mi sbaglio anzi, di sicuro, ma di certo la cosa è piuttosto strana!!!
[/quote]

Ciao,
comprendo i rammarichi (ormai sono anni che lavoro nella PA. Le tue preoccupazioni e lamentele sono diffuse e comprensibili) ma il mio modo di ragionare è diverso.
Io sono convinto che nel medio-lungo periodo la correttezza paga e chi si rende disponibile avrà, ANCHE NEL PUBBLICO, i suoi riconoscimenti.
SICURAMENTE ti sconsiglio di rifiutare lo svolgimento delle attività che ti vengono richieste (si potrebbero configurare responsabilità ben più gravi) .... svolgile .... semmai contestale per scritto (anche solo per mail periodicamente) .... e valuta con un avvocato SE pretendere indennità aggiuntive, premi non a pioggia, mansioni superiori ecc....

MA NON TIRARTI INDIETRO ..... altrimenti non saresti diversa dagli altri che lo fanno in malafede .....

riferimento id:16561

Data: 2013-11-21 08:07:04

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

Grazie mille, ascolterò i tuoi consigli!!!

riferimento id:16561

Data: 2014-01-10 14:20:47

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento



Perdonate la mia ignoranza in materia!! Nel Comune presso il quale lavoro sono state attribuite responsabilità del procedimento (senza la firma del provvedimento finale) ad alcuni dipendenti di categoria C e alcuni di categoria D senza che queste percepiscano alcuna indennità, con la banale scusa che il fondo per trattamento accessorio è insufficiente!!!
Mi domando, pertanto, se è lecita una attribuzione del genere e se non è, invece, una manifesta illegittimità e disparità di trattamento, in considerazione del fatto che la sottoscritta, insieme a molti altri dipendenti, si assume una responsabilità del procedimento che altri dipendenti non hanno, percependo in sostanza il medesimo emolumento a fine mese!!
Ringrazio anticipatamente.
[/quote]

Ciao,
purtroppo il termine "responsabile del procedimento" è equivoco e sembra ad alludere a maggiori responsabilità.
Invece la qualità di responsabile del procedimento allude ai maggiori "poteri" interni al procedimento (come detto nella sentenza) che la legge 241/1990 riconosce a colui a cui sono affidati procedimenti da gestire (come hai letto sia di categoria C che, a maggior ragione, di categoria D).
Tale attribuzione non necessita in alcun modo di una indennità aggiuntiva.
E ciò non determina alcuna disparità di trattamento. Non tutti i dipendenti sono uguali.

Ci sono dipendenti di cui il dirigente si fida ed ai quali affida la responsabilità del procedimento ed altri di cui non si fida a cui non dà tali compiti.
Lo strumento per "compensare" non solo moralmente tali dipendenti è nella valutazione finale e nella ripartizione del premio di produttività.
Indennità aggiuntive POSSONO essere previste dalla contrattazione decentrata e possono essere assegnate .... ma POSSONO e nei limiti del fondo.

BUON LAVORO!
[/quote]

riferimento id:16561

Data: 2014-04-08 07:13:22

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

Nella complessità delle figura del responsabile del procedimento, specialmente se è un dipendente a cui viene assegnata l'istruttoria di una qualsiasi pratica, purtroppo la normativa, a mio avviso, introduce una serie di ambiguità non specificando esattamente i compiti.
Per quel che riguarda la mia esperienza nella PA, tale figura, parlo sempre personalmente, funge a volte come "capro espiatorio" di una serie di direttive spesso verbali che portano all'emanazione di un provvedimento, a volte viziato, a volte oggetto di indagini giudiziarie data la "spregiudicatezza" degli istanti.
Fatta tale premessa vorrei porre una domanda a cui non riesco a trovare una chiara risposta:

rientra nei compiti del RdP (cat D1 a Tempo Determinato) presiedere la Conferenze dei Servizi e quindi firmare il relativo verbale siglando tutti gli allegati?
ed in tale ottica non è corretta la frase di rito inserita in tale verbale in cui ".. acquisiti i pareri ....  il RdP si riserva le determinazioni di merito..."

Grazie per le risposte che vorrete darmi

riferimento id:16561

Data: 2014-04-08 18:33:53

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento


Nella complessità delle figura del responsabile del procedimento, specialmente se è un dipendente a cui viene assegnata l'istruttoria di una qualsiasi pratica, purtroppo la normativa, a mio avviso, introduce una serie di ambiguità non specificando esattamente i compiti.
Per quel che riguarda la mia esperienza nella PA, tale figura, parlo sempre personalmente, funge a volte come "capro espiatorio" di una serie di direttive spesso verbali che portano all'emanazione di un provvedimento, a volte viziato, a volte oggetto di indagini giudiziarie data la "spregiudicatezza" degli istanti.
Fatta tale premessa vorrei porre una domanda a cui non riesco a trovare una chiara risposta:

rientra nei compiti del RdP (cat D1 a Tempo Determinato) presiedere la Conferenze dei Servizi e quindi firmare il relativo verbale siglando tutti gli allegati?
ed in tale ottica non è corretta la frase di rito inserita in tale verbale in cui ".. acquisiti i pareri ....  il RdP si riserva le determinazioni di merito..."

Grazie per le risposte che vorrete darmi
[/quote]

La CDS istruttoria è un modulo organizzativo che serve ad acquisire pareri. Ha la stessa funzione della richiesta scritta (cartacea o per email) dei pareri.
Soltanto si svolge contestualmente alla presenza fisica o telematica di più soggetti.
Ciò detto la conferenza acquisisce valutazioni, pareri, giudizi ecc... dei presenti.
Il verbalizzante NON ha una funzione abilitativa o decisionale, deve dare atto di ciò che avviene.
Può essere una categoria C? SI
Un D1? ci mancherebbe ... SI

Poi a seguito dei risultati della conferenza il soggetto deputato a decidere adotterà l'atto finale.

[color=red] ".. acquisiti i pareri ....  il RdP si riserva le determinazioni di merito..."[/color]

Cì, la trovo formula corretta

riferimento id:16561

Data: 2014-04-10 11:32:17

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

Gentile Dott. Simone Chiarelli, la ringrazio per la celere e chiara risposta.

In effetti, nel formulare le mie perplessità ho mancato nello specificare il vero dubbio che nutro.

Con Delibera di Giunta Regionale si specificava che “Responsabile del procedimento di autorizzazione unica è il Dirigente dell’Ufficio …… [u]o suo delegato[/u] ai sensi del capo II della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Infatti le mie perplessità nascono nel fatto che tale compito, ai sensi co. 1 art. 4 della L. 241/90 viene quindi individuato dalla citata D.G.R., ed il co 2 del medesimo articolo prevede che tali disposizioni siano rese pubbliche.

Ora, se ciò era vero per il nostro ex collega, delegato con Determinazione Dirigenziale ed in merito oggetto di attribuzione di specifica posizione organizzativa, non so se tale mansione di Responsabile del Procedimento sia legittimamente stata a me assegnata.

Infatti la mia “nomina” a responsabile del procedimento avveniva a mezzo Disposizione Interna inerente l'organizzazione dell'Ufficio, avente in indirizzo i dipendenti interessati ed il Direttore dell'Area, in cui venivo “investito” di tale carica ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90.

Ora, la mia perplessità è se sia o meno legittimato a presiedere la conferenza dei servizi in qualità di RdP (obbiezione da poco sollevata in un recente contenzioso) non essendo stato regolarmente delegato con atto pubblico e se tale delega presupponga un relativo riconoscimento economico. 
Grazie

riferimento id:16561

Data: 2014-04-10 19:30:33

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento


Gentile Dott. Simone Chiarelli, la ringrazio per la celere e chiara risposta.

In effetti, nel formulare le mie perplessità ho mancato nello specificare il vero dubbio che nutro.

Con Delibera di Giunta Regionale si specificava che “Responsabile del procedimento di autorizzazione unica è il Dirigente dell’Ufficio …… [u]o suo delegato[/u] ai sensi del capo II della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Infatti le mie perplessità nascono nel fatto che tale compito, ai sensi co. 1 art. 4 della L. 241/90 viene quindi individuato dalla citata D.G.R., ed il co 2 del medesimo articolo prevede che tali disposizioni siano rese pubbliche.

Ora, se ciò era vero per il nostro ex collega, delegato con Determinazione Dirigenziale ed in merito oggetto di attribuzione di specifica posizione organizzativa, non so se tale mansione di Responsabile del Procedimento sia legittimamente stata a me assegnata.

Infatti la mia “nomina” a responsabile del procedimento avveniva a mezzo Disposizione Interna inerente l'organizzazione dell'Ufficio, avente in indirizzo i dipendenti interessati ed il Direttore dell'Area, in cui venivo “investito” di tale carica ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90.

Ora, la mia perplessità è se sia o meno legittimato a presiedere la conferenza dei servizi in qualità di RdP (obbiezione da poco sollevata in un recente contenzioso) non essendo stato regolarmente delegato con atto pubblico e se tale delega presupponga un relativo riconoscimento economico. 
Grazie
[/quote]

Alcuni spunti:
1) la pubblicità dell'art. 4 non ha valore costitutivo ma solo di trasparenza. Una eventuale violazione non determina illegittimità della delega
2) a mio avviso la disposizione interna di nomina è formalmente valida ed efficace
3) e quindi tu sei legittimato, e tenuto, a presiedere la conferenza di servizi

Ciò detto ... non posso entrare nel merito dell'eventuale riconoscimento di indennità economiche per lo svolgimento di queste prestazioni.
Occorrerebbe leggere il contratto decentrato .... ma non è questa la sede anche perchè vi è un contenzioso in corso

In bocca al lupo

riferimento id:16561

Data: 2014-04-11 06:37:59

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

crepi e speriamo bene.

grazie per le cortesi risposte

saluti

riferimento id:16561

Data: 2015-09-07 11:05:02

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento

Comprendo che il topic è datato, ma l'argomento trattato mi riguarda personalmente più volte ho cercato, in vario modo, di affrontarlo con l'amaro in bocca di chi sente un'ingiustizia perpetrata.
Dal 2006 mi occupo di SUAP in modo discontinuo, ogni volta sono stata determinata a lasciare l'attività per le ragioni espresse nel topic e che mi permetto di riassumere in breve. Il Suap si avvale per la gestione dei procedimenti di una piattaforma. Il servizio erogato è online. Il servizio usa, sia la pec per le integrazioni dei documenti, sia la piattaforma per la gestione delle domande e dell'intero iter procedimentale. I procedimenti possono essere: ordinari cui consegue il provvedimento unico autorizzatorio, oppure automatizzati, cui a seguito di verifica e completezza formale della documentazione che accompagna la domanda (SCIA) viene rilasciata ricevuta autorizzatoria di inizio attività. Il Sindaco con proprio atto nomina cumulativamente i responsabili di posizione organizzativa, così pure il responsabile dell'urbanistica che è anche responsabile del SUAP. A sua volta, il responsabile del suap nomina me come responsabile del procedimento con competenza di tutte le mansioni inerenti il servizio, cura dell'istruttoria fino alla definizione da svolgere in stretto contatto con il responsabile del servizio. Ammesso che siffatta nomina possa coincidere con il responsabile di sportello e che quindi, il responsabile di PO possa avere per nomina del sindaco la funzione di responsabile di struttura, i dubbi che mi lasciano perplessa e che mi fanno provare forte senso di frustrazione e ingiustizia sono i seguenti: io devo accedere alla piattaforma con i dati del responsabile, verificare la documentazione, decidere le integrazioni, chiedere pareri, accettare domande, respingere domande ecc. Tenuto conto che i dati di accesso sono personali, che al responsabile di struttura sono attribuiti i poteri di impegnare all'esterno l'amministrazione, è possibile rifiutarsi, anche per iscritto di assolvere a queste funzioni che mortificano e annientano il lavoratore? Come può essere risolta la questione?

riferimento id:16561

Data: 2015-09-07 18:58:01

Re:Anche i dipendenti di cat. C possono essere responsabili del procedimento


Comprendo che il topic è datato, ma l'argomento trattato mi riguarda personalmente più volte ho cercato, in vario modo, di affrontarlo con l'amaro in bocca di chi sente un'ingiustizia perpetrata.
Dal 2006 mi occupo di SUAP in modo discontinuo, ogni volta sono stata determinata a lasciare l'attività per le ragioni espresse nel topic e che mi permetto di riassumere in breve. Il Suap si avvale per la gestione dei procedimenti di una piattaforma. Il servizio erogato è online. Il servizio usa, sia la pec per le integrazioni dei documenti, sia la piattaforma per la gestione delle domande e dell'intero iter procedimentale. I procedimenti possono essere: ordinari cui consegue il provvedimento unico autorizzatorio, oppure automatizzati, cui a seguito di verifica e completezza formale della documentazione che accompagna la domanda (SCIA) viene rilasciata ricevuta autorizzatoria di inizio attività. Il Sindaco con proprio atto nomina cumulativamente i responsabili di posizione organizzativa, così pure il responsabile dell'urbanistica che è anche responsabile del SUAP. A sua volta, il responsabile del suap nomina me come responsabile del procedimento con competenza di tutte le mansioni inerenti il servizio, cura dell'istruttoria fino alla definizione da svolgere in stretto contatto con il responsabile del servizio. Ammesso che siffatta nomina possa coincidere con il responsabile di sportello e che quindi, il responsabile di PO possa avere per nomina del sindaco la funzione di responsabile di struttura, i dubbi che mi lasciano perplessa e che mi fanno provare forte senso di frustrazione e ingiustizia sono i seguenti: io devo accedere alla piattaforma con i dati del responsabile, verificare la documentazione, decidere le integrazioni, chiedere pareri, accettare domande, respingere domande ecc. Tenuto conto che i dati di accesso sono personali, che al responsabile di struttura sono attribuiti i poteri di impegnare all'esterno l'amministrazione, è possibile rifiutarsi, anche per iscritto di assolvere a queste funzioni che mortificano e annientano il lavoratore? Come può essere risolta la questione?
[/quote]

Il POST è datato ma la questione è ancora attuale.
Secondo me i profili da affrontare sono 2 e sono distinti:

1) la tua pretesa, come LAVORATORE, di vedere riconosciuto un ruolo nell'ambito del procedimento con relativo riconoscimento economico. Non so dirti se vi sono margini ... ma è una aspettativa da valutare

2) altra cosa è la richiesta della tua PA, a quanto mi pare di capire, di commettere un illecito (sostituzione di persona?) eventualmente anche non penale ma rilevante sotto il profilo disciplinare e comunque della trasparenza amministrativa. Secondo me:
- hai diritto ad opporti all'uso di credenziali di accesso di altri soggetti
- DEVI eseguire eventuale conferma scritta dell'ordine (a mio avviso non è configurabile una ipotesi di reato diretta)
- potrai segnalare al responsabile per la Trasparenza tale situazione.

Vista la delicatezza suggerisco di farsi assistere da un legale o associazione sindacale.

riferimento id:16561
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it