Data: 2013-11-18 11:35:28

locazione

Ciao,
per quanto relativo alla certificazione energetica, mi confronto con voi per quanto riguarda la possibilità di allegare ad un atto di locazione stipulato in agosto 2013 una certificazione redatta in data successiva alla registrazione. Vi chiedo cioè se secondo voi potrebbe evitare di ritenere nulla la locazione, il fatto di consegnare formalmente una copia di tale certificazione all'inquilino anche se successivamente alla registrazione del contratto.
grazie

riferimento id:16512

Data: 2013-11-18 17:46:30

Re:locazione


Ciao,
per quanto relativo alla certificazione energetica, mi confronto con voi per quanto riguarda la possibilità di allegare ad un atto di locazione stipulato in agosto 2013 una certificazione redatta in data successiva alla registrazione. Vi chiedo cioè se secondo voi potrebbe evitare di ritenere nulla la locazione, il fatto di consegnare formalmente una copia di tale certificazione all'inquilino anche se successivamente alla registrazione del contratto.
grazie
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La legge n.90 del 3 agosto 2013 contiene le modifiche al decreto legge del 4 giugno 2013, n.63. In dettaglio il comma 3 bis leggiamo: «l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti».

Sui contratti di locazione viene chiarito che l'obbligo si applica solo in caso di una nuova locazione (ad esempio un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione). Per affinità con la figura della locazione (e sempre che si tratti di nuovi contratti), l'obbligo si applica, in via estensiva, anche ai seguenti contratti:
- leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
- affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici comportanti consumo energetico).

La sanzione prevista per la mancata allegazione dell'APE è la nullità assoluta del contratto, con la conseguenza che:
- la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
- l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione;
[color=red]- il contratto nullo non può essere convalidato.
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Approfondimenti:
http://studiotecnicobolognini.blogspot.it/2013/09/contratti-nulli-senza-ape-chiarimenti.html
http://www.uppi.it/?q=node/524

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