Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità dei controlli, tramite agenzia investigativa privata, dell'attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali da parte di soggetti non inseriti nel normale ciclo produttivo, in caso vi sia il dubbio giustificato di comportamenti illeciti del dipendente.
Lo Statuto dei lavoratori (art. 2. comma 2 L. 300/1970) fa divieto al datore di lavoro di utilizzare guardie giurate per controllare l'attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro e ne vieta l'accesso, ma nulla dispone riguardo alla verifica dell'attività lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali.
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 31.10.2013 n° 24580
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