salve, una ditta di confezioni (abbigliamento ed accessori) vorrebbe avviare l'attività di vendita al pubblico, in locale separato dalla produzione, di prodotti della propria produzione.
Trattasi di attività di vendita in esercizio di vicinato? Può essere considerato uno spaccio se non attiguo all'attività di produzione ed aperto al pubblico quindi non riservato a categorie indistinte di soggetti? Come va notificata questa attività??
Grazie mille a tutti e saluti dalla Lombardia :-*
Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010(art. 66) lo "spaccio interno" consiste nella vendita di prodotti a favore di dipendenti; deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Quindi non si tratta di spaccio interno.
Le imprese artigiane possono vendere al pubblico direttamente i beni di produzione propria solo nei locali di produzione o ad essi contigui, se non ricadere nella normativa sul commercio (art. 4 comma 2 del d.lgs. 114/98 lettera f)).
Quindi se usano una sede diversa è commercio in sede fissa soggetto ai requisiti di legge.
;) GRAZIE MILLE :-*
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