Data: 2013-11-15 13:33:10

Falso ideologico ...

Con determinazione del responsabile dell'area urbanistica si è provveduto all'annullamento in autotutela di precedente ordinanza di sospensione dei lavori in corso per parziale difformità del titolo abilitativo.

L'annullamento del provvedimento è stato motivato in quanto risulterebbe ora [b][i]"dimostrata l'originaria destinazione residenziale, sia con documentazione già allegata alla pratica edilizia n. xx/xxx che dall'ulteriore documentazione prodotta nelle memorie difensive dell'avv. XXXXXX ..."[/i][/b]

E' opportuno precisare la citata documentazione allegata alla originaria pratica edilizia è la medesima che era stata ritenuta insufficiente alla dimostrazione della originaria destinazione residenziale, e che aveva pertanto comportato  il provvedimento di sospensione lavori.

Ora la nuova documentazione [insieme a quella già presentata] dimostrerebbe quanto non dimostrato prima e quindi è stato adottato il provvedimento di revoca in autotutela.

Quello che è singolare che nella memoria dell'avvocato non risulta allegata e nemmeno citata, anche solo per relationem, alcuna documentazione.
Della stessa non vi è traccia nella pratica edilizia [accesso legge 241].
In sostanza la motivazione del provvedimento di revoca si basa su una [u]documentazione che nessuno ha mai presentato e che non esiste[/u].

Secondo voi, in questa situazione si configura un [b]FALSO IDEOLOGICO [/b] a carico del responsabile dell'Ufficio tecnico?

riferimento id:16490

Data: 2013-11-17 08:13:29

Re:Falso ideologico ...


Con determinazione del responsabile dell'area urbanistica si è provveduto all'annullamento in autotutela di precedente ordinanza di sospensione dei lavori in corso per parziale difformità del titolo abilitativo.

L'annullamento del provvedimento è stato motivato in quanto risulterebbe ora [b][i]"dimostrata l'originaria destinazione residenziale, sia con documentazione già allegata alla pratica edilizia n. xx/xxx che dall'ulteriore documentazione prodotta nelle memorie difensive dell'avv. XXXXXX ..."[/i][/b]

E' opportuno precisare la citata documentazione allegata alla originaria pratica edilizia è la medesima che era stata ritenuta insufficiente alla dimostrazione della originaria destinazione residenziale, e che aveva pertanto comportato  il provvedimento di sospensione lavori.

Ora la nuova documentazione [insieme a quella già presentata] dimostrerebbe quanto non dimostrato prima e quindi è stato adottato il provvedimento di revoca in autotutela.

Quello che è singolare che nella memoria dell'avvocato non risulta allegata e nemmeno citata, anche solo per relationem, alcuna documentazione.
Della stessa non vi è traccia nella pratica edilizia [accesso legge 241].
In sostanza la motivazione del provvedimento di revoca si basa su una [u]documentazione che nessuno ha mai presentato e che non esiste[/u].

Secondo voi, in questa situazione si configura un [b]FALSO IDEOLOGICO [/b] a carico del responsabile dell'Ufficio tecnico?
[/quote]

Per una risposta "seria" occorrerebbe analizzare specificamente la documentazione e non lo possiamo fare nel FORUM.
Qui posso darti alcune impressioni:

- il fatto che si annulli un provvedimento in autotutela non implica che si debba aver acquisito nuova documentazione dall'esterno. L'annullamento può essere il frutto anche di una nuova valutazione di documentazione già visionata alla luce di chiarimenti scritti o orali intercorsi

- il riferimento alla nota dell'avvocato indica che il responsabile ha valutato le ragioni della parte ed ha ritenuto che esse dimostrino la mancanza dei presupposti del provvedimento originario

- in ogni caso ESCLUDEREI il falso ideologico. Potremo ritenere che l'atto di annullamento sia carente di motivazione, affrettato ecc... e magari che ciò possa portare a qualche forma di responsabilità del responsabile .... ma non al falso ideologico. Il responsabile cita atti esistenti .... sarà da discutere se siano idonei a motivare l'annullamento ... ma essi sono esistenti!




********
Art. 479 C.P.
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476

riferimento id:16490

Data: 2013-11-17 09:06:24

Re:Falso ideologico ...


... - il fatto che si annulli un provvedimento in autotutela non implica che si debba aver acquisito nuova documentazione dall'esterno. L'annullamento può essere il frutto anche di una nuova valutazione di documentazione già visionata alla luce di chiarimenti scritti o orali intercorsi ...[/quote]
Concordo perfettamente ...
Il fatto è che il provvedimento di revoca è stato adottato sulla base "dell'ulteriore documentazione prodotta nelle memorie difensive" ...
ma tale memoria altro non fa che ribadire il contentuo della prima memoria, che l'Ufficio aveva ritenuto inidonea ...


- in ogni caso ESCLUDEREI il falso ideologico. Potremo ritenere che l'atto di annullamento sia carente di motivazione, affrettato ecc... e magari che ciò possa portare a qualche forma di responsabilità del responsabile .... ma non al falso ideologico. Il responsabile cita atti esistenti .... sarà da discutere se siano idonei a motivare l'annullamento ... ma essi sono esistenti![/quote]
Forse non ci siamo intesi ...
Ribadisco: non esiste traccia "dell'ulteriore documentazione prodotta nelle memorie difensive" ...


Art. 479 C.P.
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476
[/quote]
Valuterei anche quanto previsto dal 480 c.p. ...

riferimento id:16490

Data: 2013-11-17 18:18:04

Re:Falso ideologico ...

La formula "dell'ulteriore documentazione prodotta nelle memorie difensive" può riferirsi a documenti ulteriori, diversi da quelli già presentati e dalla memoria difensiva ma può riferirsi anche alla memoria difensiva.

Ovviamente se si ha il sospetto che l'atto sia stato adottato per favorire il soggetto ... allora la segnalazione alla Procura del fascicolo consentirà di accertare ulteriori elementi.
Ripeto, sulla base dei soli elementi descritti non vedo margini per il 479 e 480.

Art. 480
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fattidei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni

riferimento id:16490
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it