Data: 2011-07-07 21:11:16

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



DECRETO 17 giugno 2011

Individuazione dei beni che possono essere  oggetto  delle  attivita' agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2,  lettera  c),  del testo unico delle imposte sui redditi. (11A08637)



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE



Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo  2001,  n.  57,

recante  la  legge  delega  per  la  modernizzazione  nei  settori

dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,

riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo,

a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1  del  decreto

legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice

civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;

Visto  l'art.  1  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38,  recante

disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro,

di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni  di

cui al  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  prevedendo

l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli  imponibili  e

delle imposte;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera a),  della  legge  finanziaria  24

dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto  dell'art.  29,

comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  attivita'  connesse  in

agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344,

che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il nuovo art. 32, comma 2, lettera c) del citato decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  la

qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle  attivita'

considerate comunque produttive di reddito agrario;

Vista la legge 24  dicembre  2004,  n.  313,  recante  disposizioni

concernenti la disciplina dell'apicoltura;

Vista la classificazione delle attivita'  economiche  «Ateco  2007»

approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate

del 16 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  296  del

21 dicembre 2007,  adottata  in  sostituzione  della  classificazione

delle  attivita'  economiche  «Atecofin  2004»,  approvata  con

provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  23

dicembre 2003 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  30

dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5

agosto 2010, recante l'individuazione dei  beni  che  possono  essere

oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'art.  32,  comma

2, lettera c) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  22

dicembre 1986, n. 917, con il quale, tenuto conto della proposta  del

Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  espressa

con nota n. 6180 del 20 aprile 2010, e'  stata  modifica  la  tabella

allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e  delle  finanze

del 26 ottobre 2007;

Tenuto conto dell'ulteriore proposta del Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 0020576 del  21

dicembre 2010, con la quale  viene  chiesto  di  modificare  l'ultima

dizione della tabella allegata al decreto del Ministro  dell'economia

e delle finanze del 5 agosto 2010;

Tenuto conto del parere favorevole del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, espresso con nota n. 0003653 del  26

aprile 2011, concernente la  limitazione  alla  sola  «produzione  di

pane» dell'attivita' produttiva di reddito agrario;



Decreta:



Art. 1



Individuazione dei beni oggetto delle attivita' agricole



1. La tabella allegata al decreto ministeriale 5 agosto 2010, nella

quale sono individuati  i  beni  prodotti  e  le  relative  attivita'

agricole di cui all'art. 32, comma 2,  lettera  c)  del  testo  unico

delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  sostituita  dalla  tabella

allegata al presente decreto.







Art. 2



Decorrenza



1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  dal  periodo

di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011



Il Ministro: Tremonti







Allegato



TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI



Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -

10.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o  affumicata,  salsicce  e

salami (ex 10.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse  le  produzioni

di pure' di patate  disidratato,  di  snack  a  base  di  patate,  di

patatine  fritte  e  la  sbucciatura  industriale  delle  patate  (ex

10.31.0);

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 -

10.41.2);

Produzione di olio di  semi  di  granturco  (olio  di  mais)  (ex

10.62.0);

Trattamento igienico del latte  e  produzione  dei  derivati  del

latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di

radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);

Produzione di pane (ex 10.71.1);

Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);

Produzione di grappa (ex 11.01.0);

Produzione di aceto (ex 10.84.0);

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);

Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);

Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

Lavorazione,  raffinazione  e  confezionamento  del  miele  (ex

10.89.0);

Produzione e  conservazione  di  pesce,  crostacei  e  molluschi,

mediante  congelamento,  surgelamento,  essiccazione,  affumicatura,

salatura, immersione in salamoia,  inscatolamento,  e  produzione  di

filetti di pesce (ex 10.20.0);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle  coltivazioni  di  cui

alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19,  01.21,  01.23,

01.24,  01.25,  01.26,  01.27,  01.28  e  01.30,  nonche'  di  quelli

derivanti dalle attivita' di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

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