Buonasera,
ho letto con interesse il suo post in riferimento alla normativa 852/04 che da la possibilità di preparazione alimenti per uso privato domestico senza necessità della notifica all'ASL, ma che la stessa notifica si ritiene necessaria invece quando gli alimenti sono destinati alla collettività intesa come pubblico indiscriminato.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8313.0
Le volevo chiedere invece, secondo la Sua esperienza e competenza, se la preparazione occasionale di alimenti in LOMBARDIA (per esempio in occasione di feste private di terzi e consumate in abitazioni private di terzi), nel caso specifico torte fatte in casa, quindi, ripeto occasionali e destinate a soggetti privati terzi, sono soggette alla normativa 852/04.
Segnalo decreto della DGS Regione Lombardia n. 13100 del 3 dicembre 2009 "linee guida per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 193/07 e per l'interpretazione dei requisiti di cui agli allegati ai Regolamenti 852/04 e 853/04" che alla voce "mancata notifica degli stabilimenti ai fini della registrazione o dell'aggiornamento" dice che non rientra nel campo di applicazione del Reg.852/04 (cioè non soggetto a notifica) la preparazione occasionale di alimenti da parte di privati in occasione di feste o raduni : SI INTENDONO FESTE PRIVATE O FESTE PUBBLICHE ??
Quindi non essendo soggetto alla normativa 852/04 non viene previsto HCCP e nessuna dichiarazione a ASL e comune ?
Per la regolarità fiscale provvederò ad emettere delle ricevute e a dichiararle nel modello 730 o UNICO in altri redditi indicando anche le relative spese per la realizzazione. Corretto ?
A buon rendere nel caso riuscisse a risolvere i miei dubbi.
Distinti saluti
MATTEO ZANCHI
La normativa comunitaria prevede che non siano soggetti alla notifica quelle attività e quegli eventi che vengono organizzati da privati e che pertanto non si configurano come attività produttive.
Nel caso specifico mi sembra di capire che per lei sarebbe un'attività economica a tutti gli effetti, indirizzata a un pubblico indistinto (i partecipanti a una festa/evento organizzate da terzi e presso le sedi di terzi), quindi a mio avviso soggetto a notifica.
Un conto è infatti il caso di un privato che organizza una festa per gli amici (e in quanto tale non soggetto), un altro è chi prepara gli alimenti per feste private: è come se lei svolgesse l'attività di una pasticceria a cui chi organizza le feste si rivolge.
Buonasera
la ringrazio per la risposta.
MA LEGGO NEL REGOLAMENTO:
"Le norme comunitarie dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione".
Il termine "impresa" è integrato nella definizione di "impresa alimentare" (a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della legislazione alimentare generale (regolamento (CE) n. 178/2002), un'"impresa alimentare" deve essere un'"impresa"). Chi manipola, prepara, immagazzina o serve prodotti alimentari a titolo occasionale e su scala ridotta non può essere considerato "impresa" e quindi non è soggetto ai requisiti in materia di igiene della legislazione comunitaria.
INOLTRE LEGGO SUI SITI DELLE PROVINCIE:
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
•non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
• non abbiamo scarichi idrici di tipo produttivo
•non producano rifiuti speciali pericolosi
•non abbiamo un significativo impatto rumoroso con l'ambiente
E in ogni caso, se quanto sopra non si potrebbe applicare, come andrebbe compilato il modello A della SCIA ?: quale caselle devo barrare visto che non sono obbligato a PARTITA IVA in quanto occasionale e quale scheda dovrei allegare ?
Grazie infinite
MATTEO ZANCHI
Mi scusi nuovamente: non puo' essere applicato quanto dice il collega dott. Chiarelli nel post che le riporto sotto ?
GRAZIE
MATTEO ZANCHI
Re:attività di preparazione e vendita caldarroste.
« Risposta #3 il: Novembre 23, 2012, 03:47:23 pm »
Citazione
Citazione da: Valentina Lumini - Novembre 23, 2012, 10:04:41 am
Perchè tale vendita/somministrazione non è soggetta a notifica sanitaria?
La notifica si fa per le IMPRESE ALIMENTARI, non per i privati. Io che mi metto occasionalmente a vendere prodotti, anche alimentari (la tipica limonata dei film americani) mica devo fare la notifica sanitaria
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Dott. Simone Chiarelli
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La notifica sanitaria la devono fare le imprese alimentari, ma anche le associazioni e i circoli privati.
Ciò premesso confermo che il privato che non svolge attività d'impresa non é tenuto a fare la notifica.
Il fatto che sia occasionale non implica che non si tratti di attività di impresa, ma su questo le sarà di certo di aiuto rivolgersi a un commercialista.
Consiglio di prendere contatto anche con la ASL locale per evitare "incomprensioni" (a Brescia la notifica é obbligatoria anche per le manifestazioni temporanee, a Bergamo no...)
[quote]
INOLTRE LEGGO SUI SITI DELLE PROVINCIE:
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
•non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
• non abbiamo scarichi idrici di tipo produttivo
•non producano rifiuti speciali pericolosi
•non abbiamo un significativo impatto rumoroso con l'ambiente[/quote]
Questo vale per la Scia (ex nulla osta), non per la notifica sanitaria
Mi accennavano che dal 2016 la Regione Lombardia ha previsto l'obbligatorietà di un regolamento comunale per poter autorizzare la vendita di torte fatte in casa.
Sapete darmi qualche dettaglio?
Grazie
Non mi risulta una norma sulla vendita di torte fatte in casa...
L'unica "novità" è che i comuni dovevano adottare ai sensi dell'art. 29-bis comma 2 della l.r. 6/2010 (come modificata dalla l.r. 84/2015), il "Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici”.
*************************************
L.r. 6/2010
“SEZIONE III BIS
Altre tipologie di attività
Art. 29 bis
(Disciplina delle cessioni a fini solidaristici)
1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da
parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate
sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la
beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini
solidaristici da parte di enti non commerciali), deliberano il “Piano comunale delle cessioni
a fini solidaristici” con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le attività di
cui al comma 1. Il Piano comunale promuove la corretta coesistenza fra il commercio in sede
fissa o itinerante e le attività di cui al comma 1 ed è predisposto in base alle indicazioni
fornite dalle “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” di cui
al comma 3.
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante
(Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti
non commerciali), sentite le associazioni di categoria interessate e l’Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), predispone le “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni
a fini solidaristici” al fine di:
a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al
comma 1;
b) predisporre i criteri per l’individuazione delle aree comunali da destinarsi all’esercizio
delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di
attività commerciali in sede fissa;
c) promuovere l’avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori
merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;
d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente
nell’ambito di eventi culturali o aggregativi;
e) predisporre i criteri per l’individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori
commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono
generi della stessa categoria merceologica;
f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.
3
Art. 29 ter
(Sanzioni)
1. Le attività di cui all’articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni
del piano comunale di cui all’articolo 29 bis, comma 2, comportano l’applicazione da parte
dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro,
secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui all’articolo 11 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.