Nell'ambito del Pubblico Impiego, la Corte di Cassazione esclude per gli incarichi dirigenziali (con l'eccezione della dirigenza tecnica) la tutela dell'art. 2103 cod. civ., sia nella parte in cui attribuisce al prestatore di lavoro il diritto di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, sia in quella che impedisce la destinazione a compiti non equivalenti agli ultimi espletati e vieta in ogni caso diminuzioni della retribuzione, sia, infine, in quella che preclude al datore di lavoro di assegnare compiti i quali, pure equivalenti per livello di importanza di posizione funzionale e di retribuzione, risultino totalmente estranei al patrimonio professionale posseduto dal dipendente e non si riscontrano disposizioni normative che, per effetto della specificità dei compiti del corpo dei vigili urbani, impediscano il conferimento di incarichi di diversa natura.
Il principio affermato dalla Corte è che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale.
Corte di Cassazione Sentenza 17 settembre - 23 ottobre 2013, n. 24035
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