Il titolare di una concessione demaniale marittima per il noleggio di attrezzature da spiaggia con un chiosco adibito alla vendita e alla somministrazione, vorrebbe ampliare l'attività di vendita e somministrazione utilizzando una tensostruttura all'uopo attrezzata. L'operatore ritiene che la sua attività possa essere inquadrata nella disciplina della somministrazione e come tale, nello specifico, che si possa applicare anche l'art. 28 nella parte relativa ai piccoli trattenimenti musicali. L'ufficio, di converso, considera questa tipologia di attività come "commercio su area pubblica" con tutte le conseguenze che ne derivano anche per quanto riguarda le sanzioni, e pertanto ritiene che per poter effettuare trattenimenti musicali siano necessarie le autorizzazioni ex artt. 68 - 69 TULPS ottenute tramite dichiarazione autocertificativa.
Secondo il vostro parere, come dobbiamo inquadrare questa tipologia di attività: somministrazione (su aree pubbliche) oppure commercio su aree pubbliche con somministrazione?
Grazie, è GRADITISSIMO qualsiasi contributo.
Ne convengo sul fatto che il corretto inquadramento dell'attività sia il commercio su area pubblica con somministrazione, e che non sia quindi configurabile come pubblico esercizio di somministrazione come quelli su area privata.
Per effettuare trattenimenti saranno necessari i titoli abilitativi di cui agli artt. 68-69 TULPS; tuttavia penso anche che non tutti gli allietamenti musicali si possano configurare come "trattenimento" in senso stretto.
Al di là dell'art. 28 della LR 5/2006, penso che l'applicabilità degli artt. 68-69 TULPS debba essere circoscritta agli effettivi trattenimenti pubblici, intesi come attività che prevedono un coinvolgimento del pubblico o un'attività a scopo di lucro diretto, escludendo quindi la semplice musica di accompagnamento offerta ai clienti dell'esercizio di somministrazione.