Può una cooperativa Onlus con inserito nel suo statuto il "montaggio di stufe e caminetti" aprire o subentrare su di una attività di commercio al dettaglio di quel genere?
Può una cooperativa Onlus con inserito nel suo statuto il "montaggio di stufe e caminetti" aprire o subentrare su di una attività di commercio al dettaglio di quel genere?
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Sì, le ONLUS possono svolgere attività commerciale. FORMALMENTE tu non puoi sindacare se tale attività rimane marginale e accessoria .... se hai dubbi segnala all'Agenzia delle Entrate che verificherà le condizioni
L’articolo 30, comma 5, del del Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 2009, stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, acquistano, in virtù del comma 8, dell’articolo 10, del D.Lgs. n. 460/1997, la qualifica di Onlus a condizione che svolgano esclusivamente le attività commerciali marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.
Le attività commerciali marginali consentite, sono le seguenti:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre ché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Il secondo comma del Decreto del 25 Maggio 1995, precisa che le attività sopra elencate debbono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
APPROFONDIMENTI:
http://pieronuciari.it/2010/09/10/il-commercio-e-la-somministrazione-di-alimenti-da-parte-delle-onlus/
http://www.citinv.it/associazioni/FAQ/faqonlus.htm