Non essendo obbligatorio, come dice la legge 98,la presentazione del DURC nei casi di lavori in economia fatti da un privato (esempio nella propria abitazione) senza l'ausilio di ditte e quindi fatti in proprio (chi dice che uno non sappia mettere le mattonelle al bagno o fare lavori di idraulica?),il Comune lo deve richiedere d'Ufficio oppure non necessita assolutamente il DURC per la chiusura di una SCIA edilizia ?
Dicono però che la legge Toscana obbliga alla presentazione,ma nelle fonti del diritto la legge dello stato supera leggi regionali e regolamenti comunali......
E’ chiaro che se io (ad esempio) mi improvviso muratore per un giorno e incollo un po’ di mattonelle in bagno, in ogni caso non sarebbe possibile verificare la mia posizione DURC perché non ho posizioni da verificare, questo è tautologico. La norma credo si riferisca, in pratica, ai lavori sottoposti ad edilizia libera senza asseverazione (comunicazione edilizia libera – comunicazione di inizio lavori – vedi art. 6 del DPR 380/2001) per la sola manutenzione, quando questi sono svolti da lavoratori autonomi o simili su ordine del proprietario senza la necessità di asseverazioni e progetti e quindi di SCIA.
Il DURC non può essere richiesto al privato, è la PA che lo acquiesce d’ufficio. Le leggi regionali, tutt’al più possono incidere sulle condizioni di verifica ma non nella modalità di verifica che resta legata alla normativa statale e ai modi di agire di INPS, INAL e cassa edile.
Ti riporto parte dell’art. 82 della LR 1/2005.
[i]7. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, Cassa Edile dell’impresa; qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.
8. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 129, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.
9. Al fine di favorire l’attività di controllo sulla regolarità contributiva e il relativo sanzionamento, il comune trasmette ogni tre mesi in via telematica ad INPS, INAIL e Cassa edile l’elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate al comune, che ordina la sospensione dei lavori.
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