Data: 2013-11-12 11:12:38

etichette

ciao,
ho scoperto che degli esercenti X acquistano da un rivenditore Y dei capi di abbigliamento dai quali tolgono le etichette con il nome Y e mettono la loro con il nome X.
C'è una normativa al riguardo che impedisce tale comportamento?
grazie
molina

riferimento id:16460

Data: 2013-11-12 20:23:28

Re:etichette

Codice penale

Art. 514.
Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515.
Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.


Art. 517.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (1) con la multa fino a ventimila euro


ciao,
ho scoperto che degli esercenti X acquistano da un rivenditore Y dei capi di abbigliamento dai quali tolgono le etichette con il nome Y e mettono la loro con il nome X.
C'è una normativa al riguardo che impedisce tale comportamento?
grazie
molina
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