Data: 2013-11-12 07:53:49

Art 11 L. 689/81

In qualità di Autorità Competente ai sensi della legge 689/81 dobbiamo rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto dei criteri elencati nell'art 11 della legge sopra citata.
Fino ad ora, nel caso in cui ci fosse rideterminazione della sanzione il criterio che abbiamo applicato è il risultato della differenza tra sanzione massima e sanzione applicata, il tutto diviso 4. (criterio "ereditato" che non conosco se sia legato ad una norma)
Il dubbio è: Qual'è il metodo da adottare se si dovesse procedere ad una riduzione della sanzione, ad esempio perchè c'è una situazione economica precaria del violatore?  E se contestualmente si dovesse anche tener conto oltre che da elementi di favore anche della gravità della violazione della norma?
La ringrazio per la preziosa collaborazione.

riferimento id:16450

Data: 2013-11-12 18:34:16

Re:Art 11 L. 689/81


In qualità di Autorità Competente ai sensi della legge 689/81 dobbiamo rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto dei criteri elencati nell'art 11 della legge sopra citata.
Fino ad ora, nel caso in cui ci fosse rideterminazione della sanzione il criterio che abbiamo applicato è il risultato della differenza tra sanzione massima e sanzione applicata, il tutto diviso 4. (criterio "ereditato" che non conosco se sia legato ad una norma)
Il dubbio è: Qual'è il metodo da adottare se si dovesse procedere ad una riduzione della sanzione, ad esempio perchè c'è una situazione economica precaria del violatore?  E se contestualmente si dovesse anche tener conto oltre che da elementi di favore anche della gravità della violazione della norma?
La ringrazio per la preziosa collaborazione.
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Ciao,
colgo l'occasione del tuo quesito per formulare alcune precisazioni. In sintesi:
1) per le sanzioni pecuniarie diverse dal codice della strada la DETERMINAZIONE della sanzione deve essere SEMPRE FATTA tranne il caso in cui vi sia il pagamento in misura ridotta
2) tu parli di "sanzione applicata". La sanzione applicata è un concetto SBAGLIATO se riferita al verbale di accertamento e contestazione. Tale verbale NON APPLICA alcuna sanzione, determina solo il valore del doppio del mminimo per il PMR
3) nella determinazione della sanzione vanno SEMPRE applicati i criteri dell'articolo 11 ed è ILLEGITTIMA la previsione di meccanismi matematici come quello descritto della divisione per 4 fra minimo e "sanzione applicata"
4) nel quesito parli di "riduzione della sanzione". Come ti dicevo la sanzione NON la riduci perchè non l'hai ancora determinata. Tu vai a determinarla la prima volta.

QUINDI IL PROBLEMA in concreto è: se l'interessato tace e non dice niente QUANTO APPLICO?
La prassi diffusa è l'applicazione del doppio del minimo. Tale prassi è SBAGLIATA perchè se è vero che tu puoi non conoscere le condizioni dell'interessato ... ma puoi conoscere gli altri elementi fra cui la gravità della sanzione (dolo, colpa ecc...) e il comportamento del soggetto post- sanzione.

Insomma devi fare una istruttoria, anche sommaria, e decidere.
Ovviamente se non hai informazioni sulle condizioni economiche non potrai applicare il minimo.
Ma se ti trovi di fronte ad un imprenditore "ricco" (es. una grande catena distributiva), che non presenta scritti difensivi e che ha già violato diverse disposizioni .. devi partire dal MASSIMO!!!


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Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

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