TAR Campania (SA), Sez. II, n. 1868, del 12 settembre 2013
Elettrosmog.Installazione SRB con d.i.a. e integrazioni documentali
L’art. 87 comma 5 del D.Lgs. n. 259/2003 stabilisce che per l’installazione d’impianti di telefonia mobile con d.i.a., il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta dichiarazioni e/o integrazioni documentali “entro il termine di quindici giorni” dalla data di ricezione delle domande; ed, al riguardo, la giurisprudenza, consolidatasi nel tempo ha avuto modo di affermare costantemente la perentorietà del detto termine tenendosi conto della ratio acceleratoria sottesa al procedimento in esame, anche in vista dell’eventuale vanificazione che i tardivi eventi interruttivi del procedimento potrebbero sortire sulla formazione del titolo autorizzatorio per silentium previsto in materia al decorso di giorni 90 dalla presentazione della d.i.a. dal comma 9 del medesimo 87 del D.Lgs. n. 259/2003. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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