Data: 2013-11-11 08:47:02

L.R. 10/2013 Promozione e tutela della attività di panificazione

SUL BURL Supplemento n. 46 di lunedì 11 novembre 2013 la legge regionale 10/2013 "Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione".

riferimento id:16415

Data: 2013-11-11 09:06:20

Re:L.R. 10/2013 Promozione e tutela della attività di panificazione

In sintesi i punti salienti:
- art. 3: per l'avvio attività si fa la SCIA (nulla di nuovo);

- art. 4: viene formalizzato il requisito per il responsabile dell'attività, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Bersani bis).
Un responsabile per ogni unità locale.

- art. 5: viene definita la differenza tra "pane fresco" e pane conservato", con specifiche limitazioni alla vendita;

- artt. 6 e 7: vengono istituiti il contrassegno regionale e il registro regionale delle specialità;

- art. 9: la vigilanza è esercitata dalle (ASL) e dai comuni (cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative);

- art. 10: sanzioni.
Evidenzio in particolare la sanzione diretta al responsabile dell’attività produttiva che non ottemperi all’obbligo formativo o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dalla legge;

- art. 11: i panifici attivi alla data di entrata in vigore della legge devono comunicare al SUAP, entro centottanta giorni, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.
In sede di prima applicazione i responsabili dell’attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, sono tenuti alla formazione di cui all’articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di dodici mesi dall’attivazione dei corsi.

riferimento id:16415
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it