La titolare di un'edicola intende sospendeere l'attività per maternità. Per quanto tempo può sospendere detta attività e quali sono le comunicazioni da effettuare? C'è una modulistica apposita? Nei modelli che ho visionato la sospensione non è contemplata...
GRAZIE
Ecco la dispozizione di riferimento (art. 70 L.R. 28/2005). Puoi fare anche senza modulistica. Puoi comunicare al comune competente la sospesione con lettera autografa (naturalemente con le modalità telematiche). Ricorda di mandare anche certificazione di gravidanza entro 10 giorni dall'inzio della sospensione.
Il periodo massimo di sospensione è 15 mesi.
Art. 70 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e
bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ) da ultimo modificato dall' articolo 3,
comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.