Data: 2013-11-08 13:40:10

Pubblicità sanitaria e numero autorizzazione

E'  sempre dovuta l'indicazione degli "estremi dell'autorizzazione"  sulle targhe degli studi medici?

Con il venir meno della "pubblicità sanitaria" non si chiede più il nulla osta dell'Ordine, ma la L. 175/1992 (che all'art. 5 prevedeva l'idicazione degli estremi dell'autorizzazione sui mezzi pubblicitari) mi risulta sempre in vigore.  Sul sito dell'Ordine dei Medici di Firenze si parla solo di conformità urbanistica: http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/l-ordine/faq/21-lo-studio-medico-caratteristiche-e-requisiti

Rimane la procedura amministrativa perl'installazione di mezzi pubblciitari, che però è in SCIA...

Lorenzo

riferimento id:16335

Data: 2013-11-09 10:42:31

Re:Pubblicità sanitaria e numero autorizzazione


E'  sempre dovuta l'indicazione degli "estremi dell'autorizzazione"  sulle targhe degli studi medici?

Con il venir meno della "pubblicità sanitaria" non si chiede più il nulla osta dell'Ordine, ma la L. 175/1992 (che all'art. 5 prevedeva l'idicazione degli estremi dell'autorizzazione sui mezzi pubblicitari) mi risulta sempre in vigore.  Sul sito dell'Ordine dei Medici di Firenze si parla solo di conformità urbanistica: http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/l-ordine/faq/21-lo-studio-medico-caratteristiche-e-requisiti

Rimane la procedura amministrativa perl'installazione di mezzi pubblciitari, che però è in SCIA...

Lorenzo
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Il Ministero della Salute, con risoluzione del 2 luglio 2007, ha precisato che la legge 5 febbraio 1992, n. 175 recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, è stata implicitamente abrogata dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

L’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani) ha disposto che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono - con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali - il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine.

Per il Ministero della Salute, le disposizioni della Legge n. 175/1992 non sono più applicabili e, pertanto, per l’affissione di targhe pubblicitarie concernenti l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie, apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché per le inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali, non è più richiesta l'autorizzazione del Sindaco che la rilasciava previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale era iscritto il richiedente.
La nuova disciplina della pubblicità sanitaria, conclude il Ministero, è demandata agli Ordini e Collegi professionali, cui compete, previo adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.

Approfondimento: http://www.edkeditore.it/edk/webform.nsf/14833a1d6245a44ac12571ff002f13ac/71a55b38b67e6a37c12573920031b5e4?OpenDocument

PERTANTO GLI ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE NON SONO PIU' OBBLIGATORI SUL MEZZO PUBBLICITARIO

riferimento id:16335

Data: 2013-11-09 13:10:59

Re:Pubblicità sanitaria e numero autorizzazione

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie [è un organo di giurisdizione speciale, preposto all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie, tra cui l’irrogazione di sanzioni disciplinari. Le decisioni della C.C.E.P.S. sono impugnabili davanti alla Suprema Corte di Cassazione]:

1) nel 2008 ha affermato che “È accertato l’addebito di aver effettuato pubblicità sanitaria non autorizzata a mezzo affissione di targa murale relativa ad uno studio dentistico, senza aver presentato la regolare richiesta presso l’Ordine e senza la necessaria autorizzazione regionale, in violazione della legge 175/1992 e dell’art. 54 del Codice deontologico. Ciò a maggior ragione ove già risulti una precedente segnalazione, dovendosi in tal caso necessariamente escludersi l’ignoranza della necessità di ottenere apposita autorizzazione per l’affissione di targhe pubblicitarie (n. 46 del 30 giugno).”.

2) nel 2010 ha affermato che
“È illecita la condotta del sanitario che effettui inserzioni in elenchi e sulla targa dello studio non conformi a quelle autorizzate, tanto più ove lo stesso sanitario avverta la necessità, in varie occasioni, di affermare che la società concessionario del servizio “Pagine Gialle” aveva aggiunto per errore la dicitura non conforme. Né può avere pregio il rilievo formulato dal ricorrente in relazione al fatto che l’Ordine, in sede di rilascio del nulla-osta, abbia corretto il testo della istanza di autorizzazione presentata dallo stesso sanitario cancellando la parola “estetica”, così contraffacendo un atto privato: va al riguardo rilevato che, sebbene la prassi di sovrascrivere un atto in lavorazione possa ritenersi impropria, certamente ciò non costituisce contraffazione o falsificazione di un atto (n. 36 del 10 maggio)”.
“L’Ordine ha il compito di verificare la correttezza del messaggio e la rispondenza dei titoli vantati dal sanitario a quelli effettivamente posseduti. Altrimenti opinando, il nulla osta da parte dell’ente costituirebbe un passaggio inutile e meramente formale. Inoltre, non essendo previsto da alcuna norma il silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione alla affissione di una targa o insegna, è necessario un provvedimento espresso e preventivo da parte dell’Ordine stesso; questi ha, parimenti, un potere di modifica in sede di rilascio del nulla osta, in quanto ente deputato a trasmettere la richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della stessa (n. 36 del 10 maggio).”
“Va sanzionata la presenza, nella targa esposta e nelle inserzioni effettuate su Pagine Gialle ed elenchi telefonici, della parola “estetica”, malgrado l’Ordine, in sede di rilascio del prescritto nulla osta, abbia modificato tale dicitura cassando espressamente il termine in questione, in quanto non afferente ad un titolo di specializzazione posseduto, ma ad un mero diploma-attestato conseguito dall’interessato presso l’ospedale (n. 36 del 10 maggio).” Su questa pronuncia è infine intervenuta la Cassazione (Sentenza 11589 del 26.05.2011).
Infine, anche l’articolo 194 Rd 1265/1934 prevede l’obbligo di preventiva autorizzazione del prefetto (sia pur per casi specifici).

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