Il titolare di una sala gioco vorrebbe attivare (nei medesimi locali della sala gioco) un'attività di somministrazione, inserendo alcuni tavolini ed il bancone. E' possibile ?
Grazie
Certo che sì, la questione è che tipo di somministrazione.
Personalmente ritengo che sia fattibile nello stesso locale da parte della stessa ditta ai sensi dell' art. 68 comma 4 lettera a) della l.r. 6/2010 (negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento).
Questo per non entrare in contrasto con i decerti del 2003 e del 2007 che stabiliscono il numero massimo di giochi installabili nei locali (in un locale autorizzato come bar [somministrazione alimenti e bevande] max 4, in una sala giochi uno ogni 5 mq, con le prescrizioni sui commi dell'art 110).
Ma credo che Simone non sia proprio d'accordo...
Quindi attendi anche la sua risposta!
Riporto gli estremi dei decreti:
- Decreto Interdirettoriale del 27 ottobre 2003 e smi pubblicato su G.U. n. 255 del 3 novembre 2003
- Decreto 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".
Il titolare di una sala gioco vorrebbe attivare (nei medesimi locali della sala gioco) un'attività di somministrazione, inserendo alcuni tavolini ed il bancone. E' possibile ?
Grazie
[/quote]
Come detto da Alberto la somministrazione potrà avvenire ai sensi della legge regionale oppure come attività autonoma e prevalente mediane SCIA di somministrazione al pubblico (aprendo un vero e proprio bar).
Nel primo caso si applicano i limiti numerici del decreto 2007 (sala giochi), nel secondo dei limiti del 2003 (somministrazione) e del 2007 (sala giochi).
Mi inserisco in questo commento anche se la mia richiesta è differente: è possibile aprire una sala da giochi non presidiata da alcun dipendente? è corretto sostenere che video lottery e tutte le altre "macchinette" sono vietata ai minori di 18 anni? Grazie a tutti.
[quote]è possibile aprire una sala da giochi non presidiata da alcun dipendente?[/quote]
Per me non è possibile che non sia presidiata, se sono presenti giochi vietati ai minori: chi verifica gli accessi?
Non necessariamente deve essere invece presidiata da un dipendente (potrebbe essere il titolare, un gestore,...).
[quote]è corretto sostenere che video lottery e tutte le altre "macchinette" sono vietata ai minori di 18 anni?[/quote]
Art. 24 comma 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. "È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto".
Interessanti anche i commi:
21 "Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria".
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
A titolo informativo l'art. 8 dell'art. 110 del TULPS che diceva "L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18" è stato abrogato dal comma 19 dell’art. 24, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, per cui meglio non citarlo in futuro.
Come sempre attendiamo Simone per le conferme/smentite del caso.
attivazione sala giochi non presidiata? perchè no? è sufficiente che gli apparecchi da intrattenimento vietati ai minori siano abilitati al funzionamento mediante introduzione di crs o cartà d'identità elettronica; proprio come i distributori automatici di sigarette. il problema non è l'accesso ai locali, in quanto pubblico esercizio, ma il corretto utilizzo dei congegni.
riferimento id:1633[quote]attivazione sala giochi non presidiata? perchè no? è sufficiente che gli apparecchi da intrattenimento vietati ai minori siano abilitati al funzionamento mediante introduzione di crs o cartà d'identità elettronica[/quote]
Come principio posso condividere ma:
- da noi la CIE è ancora fantascienza...
- la CRS è una soluzione interessante, ma non so quanto attuabile: si pensi anche solo all'obbligo di installazione di un lettore CRS su ogni gioco, all'accesso con PIN,...
Mi inserisco solo per confermare che la SALA GIOCHI deve essere presidiata con un dipendente o un titolare.
Ciò in quanto è e rimane attività soggetta a TULPS (art. 86)
Visto che la mia domanda ha suscitato tante opinioni, tutte apprezzabili, aggiungo un altro tassello, forse meno entusiasmante rispetto alla "gestione automatizzata" del locale. E' possibile aprire sempre la solita sala da gioco in un locale con destinazione commerciale ma inserito in un area con destinazione turistico ricettiva? ci sono dei vincoli in questo senso?
Per il momento, spero, ho concluso con i tasselli.
Grazie!!
un conto è la previsione urbanistica di una zona del territorio diversa la destinazione d'uso di un immobile esistente. in linea di massima è possibile. trattandosi comunque di una nuova attività ti consiglio di leggere attentamente le norme tecniche di attuazione/piano delle regole dello strumento urbanistico vigenti nel tuo comune
riferimento id:1633
Visto che la mia domanda ha suscitato tante opinioni, tutte apprezzabili, aggiungo un altro tassello, forse meno entusiasmante rispetto alla "gestione automatizzata" del locale. E' possibile aprire sempre la solita sala da gioco in un locale con destinazione commerciale ma inserito in un area con destinazione turistico ricettiva? ci sono dei vincoli in questo senso?
Per il momento, spero, ho concluso con i tasselli.
Grazie!!
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La destinazione turistico-ricettiva normalmente esclude la localizzazione di attività diverse da quelle dei servizi ricettivi se non a queste accessorie (ristorante annesso ad albergo ecc...).
Tuttavia occorre analizzare le norme di attuazione e se non vi sono DIVIETI ESPRESSI la localizzazione di una sala giochi in immobile a destinazione commerciale, pur in una zona turistico-ricettiva, appare compatibile.